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Procedimenti in materia di protezione internazionale - Cass. n. 16122/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- Procedimenti in materia di protezione internazionale - Credibilità soggettiva del richiedente - Valutazione negativa - Incidenza sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 e di protezione umanitaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l'esame delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla condizione di omosessualità).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020 (Rv. 658561 - 01)

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