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Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile

Spese processuali - Condanna in favore della parte civile - Condizioni - Rituale costituzione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Penale Sez. 1, Sentenza n. 35637 del 17/07/2012 Cc. (dep. 18/09/2012 )

 

Corte di Cassazione, Penale Sez. 1, Sentenza n. 35637 del 17/07/2012 Cc. (dep. 18/09/2012 )

 

Il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non voglia compensarle sia nel caso in cui l'esercizio dell'azione civile nel processo penale avvenga prima della trasmissione da parte del P.M. degli atti al G.I.P. sia dopo tale momento, sempreché nel termine consentito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la condanna dell'imputato alla refusione delle spese a favore della parte civile, in un caso in cui il deposito della nota spese era avvenuto dopo che il P.M. aveva espresso consenso sulla richiesta di applicazione della pena).