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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2420 del 01/02/2013

Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello - Ritualità e tempestività della produzione dei relativi elementi probatori - Necessità - Fattispecie.

Nel rito del lavoro, il potere di rilevazione, anche d'ufficio, delle eccezioni in senso lato può essere esercitato dal giudice d'appello solo sulla base di elementi probatori ritualmente e tempestivamente allegati agli atti. (Nella specie, nell'ambito di una controversia in materia di sanzioni amministrative, il ricorrente aveva tempestivamente opposto la prescrizione della pretesa sanzionatoria, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro si era limitata a depositare copia del verbale di accertamento notificato alla controparte - da cui si poteva evincere l'effetto interruttivo - solamente nel giudizio d'appello; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile la suddetta produzione).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2420 del 01/02/2013