Skip to main content

Donazione - capacita a donare – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1525 del 16/06/1962

Degli enti pubblici - sussistenza.*

Nel nostro ordinamento positivo non esiste una norma che sancisca l'incapacità a donare delle persone giuridiche pubbliche; gli atti di liberalità da esse compiuti sono validi purchè siano diretti al conseguimento di fini di pubblico interesse, anche se lo scopo, che l'ente tende a perseguire in concreto con l'atto di liberalità, non rientra fra i suoi fini istituzionali, ma coincida con quelli cui e diretta l'attività dello stato o di altro ente pubblico. ( Conf 422/58, 470/55, 2338/54, 3540/53).*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1525 del 16/06/1962