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Donazione - donazione remunerazione in correlazione a prestazioni ricevute – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 24/04/1957

Regime - criterio della prevalenza. Donazione - donazione di beni futuri - limiti.

Dal comminato disposto degli artt. 769 e 770 cod. civ. si ricava espressamente che rientra nello schema della donazione anche la cosiddetta donazione remunerativa, nella quale la liberalità si presenta determinata da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario, ovvero dall'intento di remunerare un servizio specifico mentre a tale remunerazione il donante non è tenuto ne' per legge ne' per l'uso ne' per il costume sociale. Peraltro nella situazione in cui la elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute non ricorre l'ipotesi di due negozi distinti, da identificarsi, uno, in una donazione in pagamento (fino alla concorrenza del normale valore dei servizi resi dal soggetto che figura come donatario), e da identificarsi, l'altro, in una donazione il cui contenuto sarebbe dato dalla eccedenza rispetto al valore di cui sopra, sebbene quella di un unico negozio a carattere misto, contraddistinto da un'unica causale, ma da motivi molteplici, a carattere in parte oneroso e in parte gratuito. La regolamentazione del rapporto sopra menzionato deve ricercarsi in base al criterio della prevalenza. Pertanto deve ritenersi che il negozio rientri nella figura della donazione remuneratoria, con conseguente necessità dell'atto pubblico, nel caso in cui si dimostri prevalente l'animus donandi: e costituisca invece un semplice negozio a titolo oneroso senza necessità della Forma dell'atto pubblico, nel caso in cui il fine remuneratorio si rilevi assorbente rispetto all'animus donandi. L'art.771 cod. civ. non esclude che, di fatto, anche l'attribuzione di beni futuri possa essere compresa nell'oggetto di una donazione, ma si limita a sancire la nullità della donazione stessa per quanto attiene ai predetti beni futuri.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 24/04/1957