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Donazione - capacita a ricevere - a favore di figlio naturale riconoscibile – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1290 del 18/05/1963

Nullità - prova di un rapporto di filiazione naturale in contrasto con lo stato di figlio legittimo - esclusione.*

Non si può, neppure incidenter tantum al limitato effetto di far dichiarare la nullità della donazione ai sensi dell'art 780 cod civ, invocare il riconoscimento di un rapporto di filiazione naturale in contrasto con lo stato di figlio legittimo altrui quale risultante dallo atto di nascita. L'art 780 cod civ, che sancisce la nullità della donazione fatta dal genitore al figlio naturale non riconoscibile, riceve applicazione solo nei confronti dei figli naturali che non hanno alcun stato familiare e non già pure nei confronti di chi ha lo stato di figlio legittimo altrui.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1290 del 18/05/1963