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D.M. 44/2011 - Art.37 Efficacia

D.M. 44/2011 - Art. 37 Efficacia

D.M. 44/2011 - Decreto 21 febbraio 2011, pubblicato in GU n. 89 del 18 aprile 2011 aggiornato
Art. 37 Efficacia
1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2011
Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84