Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - Configurabilità - Decesso di lavoratore per mesotelioma correlato ad esposizione all’amianto - Prevedibilità dello specifico evento - Necessità - Esclusione - Prevedibilità della possibilità di evitare un grave danno alla salute - Sufficienza - Esonero del datore di lavoro - Oneri probatori. Perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.