Procedimento civile - successione nel processo a titolo universale - Morte della parte in corso di giudizio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 3959 del 16/02/2025
Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi - Sufficienza della chiamata all'eredità - Esclusione - Rinuncia all'eredità dei chiamati - Conseguenze - Obbligo d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Onere d'individuazione delle parti - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso. In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità; deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.