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condominio - riparazione del tetto comune

Vorrei sapere se le spese per le riparazioni del tetto comune debbano essere ripartite tra i condomini secondo i millesimi di proprietà ovvero se bisogna fare riferimento al disposto di cui all’art. 1124 c.c., ove si ripartiscono gli oneri relativi ai lavori in base alla tabella di cui all’art. 1124 c.c.?

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti dello stabile condominiale, quali i muri ed i tetti (art. 1117 n. 1 c.c.), nonchè le opere e i manufatti di cui all’art. 1117 n. 3 c.c. (fognature, canali di scarico e simili), in quanto deputati a preservare l’edificio da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua (piovana e sotterranea), rientrano, per la loro funzione tra le cose comuni.

Pertanto, le spese per la loro conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi dell’art. 1123, prima parte c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui alla stessa norma (art. 1123, 2° e 3° comma c.c.). In tal senso di è sempre espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. in tema le più recente decisione: Cass. n. 64 del 3 gennaio 2013 e 22 dicembre 2014 n. 27154).