Skip to main content

condominio Manutenzione terrazzo

Mi domando se le spese di manutenzione del terrazzo condominiale (e, quindi, i danni dell’immobile sottostante) debbano ripartirsi secondo i millesimi di proprietà ai sensi del’art. 1123 c.c., ovvero secondo il disposto del successivo art. 1124, concernente scale ed ascensori?

Escludendosi l’ipotesi in cui sia possibile dimostrare che i danni alle parti comuni (nella specie al lastrico condominiale di copertura) siano ascrivibili ad uno dei condomini (il quale, in tal caso, sarà tenuto al risarcimento), la ripartizione delle spese di ricostruzione e/o di riparazione dei ben danneggiati deve effettuarsi in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, secondo le regole generali, non essendo applicabili altre norma in tema (così Cass. 24 aprile 2013 n. 10053).