Spese giudiziali - beni indivisi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)Divisione endoesecutiva - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato condividente in favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato.
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_599, Cod_Proc_Civ_art_601, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Civ_art_2770, Cod_Civ_art_2777 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24300 del 09/08/2023 (Rv. 668729 - 01)Giudizio di divisione - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Sentenza di formazione dei lotti - Natura di sentenza definitiva.
Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati; di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24300 del 09/08/2023 (Rv. 668729 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Proc_Civ_art_791 …...
Giudizio di divisione endoesecutivo di un bene comune ma indivisibile per natura – Cass. n. 1620/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - contestazioni – pronuncia - Decreto di trasferimento emesso in seno ad un giudizio di divisione endoesecutivo di un bene indivisibile in natura - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di divisione endoesecutivo, la vendita del bene comune, siccome indivisibile in natura, non comporta per sé stessa il compimento della divisione giudiziale, occorrendo a tal fine pur sempre l'approvazione del progetto di riparto del ricavato ai sensi dell'art. 789 c.p.c., la quale segna il momento conclusivo a partire dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sicché è inammissibile l'impugnazione straordinaria proposta, ex art. 111 Cost., contro il decreto di trasferimento, per difetto del requisito della definitività.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1620 del 19/01/2022 (Rv. 663637 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_789
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Attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti - Contestazioni sul progetto di divisione - Cass. n. 26356/2020Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - estrazione a sorte - Attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti - Contestazioni sul progetto di divisione - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce tali contestazioni - Necessità – Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di scioglimento della comunione, ove si proceda mediante attribuzione diretta delle quote ai condividenti, non occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca le contestazioni insorte rispetto al progetto di divisione, giacché in tal caso, diversamente dall'ipotesi di assegnazione con sorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo, rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26356 del 19/11/2020 (Rv. 659684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Civ_art_0729, Cod_Proc_Civ_art_791_1
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Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria – Cass. 18910/2020Divisione - divisione giudiziale -Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria - Configurabilità - Consenso delle parti - Necessità - Contestazione di uno dei condividendi - Condizioni.
In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020 (Rv. 659124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_789
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Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Cass. Sent. 15926/2019Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Richiesta nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 15926 del 13/06/2019 (Rv. 654335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0729 …...
Divisioni di beni provenienti da titoli diversiDivisione - divisione giudiziale - in genere - beni provenienti da titoli diversi - divisioni distinte - configurabilità - sussistenza - effetto - litisconsorzio necessario per ciascun giudizio - deroga - condizioni - consenso delle parti - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018
>>> Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 …...
Divisione - divisione giudiziale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 22/08/2018Divisione giudiziale – Sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti – Efficacia di titolo esecutivo – Conseguenze.
La sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicchè ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 22/08/2018
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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13621 del 30/05/2017Adesione implicita del giudice istruttore al progetto depositato in cancelleria dal c.t.u. - Ammissibilità - Conseguenze - Fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e sollecitando, per quanto concerne la posizione di tre dei comunisti, l’assegnazione di una quota personale, in luogo di assegnazioni congiunte), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13621 del 30/05/2017
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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del notaio - pronuncia - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Mancanza di contestazioni - Pronuncia sulla divisione assunta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice con ordinanza – Nullità - Esclusione.
In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15288 del 03/07/2014Rivalutazione - Officiosità - Fondamento - Limiti.
In tema di divisione erria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 cod. civ., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice. Ne consegue che il giudice deve procedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15288 del 03/07/2014
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Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013Preclusioni del processo civile - Operatività - Limiti - Atti negoziali sopravvenuti modificativi delle quote dei condividenti - Rilevanza - Conseguenze - Richiesta di attribuzione del compendio immobiliare - Proposizione in sede di appello - Ammissibilità.
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013
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divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - contestazioni - pronuncia –Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012Dichiarazione di esecutività del progetto ad opera del giudice istruttore - Impugnazione esperibile - Appello - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
Mutamento di orientamento giurisprudenziale consolidato - Effetti - Tutela della parte processuale confidante nell'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso proposto prima del mutamento di giurisprudenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello. È tuttavia, ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, in quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all'epoca della sua formulazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
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divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
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divisione - divisione giudiziale - in genere - Progetto di divisione formato dal giudice istruttore - Dichiarazione di esecutività - Consenso delle parti - Necessità - Opposizione dell'avente causa da un condividente - Rilevanza - Esclusione - Conseguenzeimpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Ordinanza di divisione - Legittimazione al ricorso - Spettanza - Avente causa da un condividente - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 24/04/2008
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento (avente forma e contenuto di ordinanza) con il quale il giudice istruttore dichiari esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 cod. civ. è ammissibile su ricorso di uno dei condividenti solo ove si contesti la mancanza del consenso di una delle parti rispetto all'accordo divisionale, mentre è in ogni caso inammissibile se proposto, come nella specie, da parte dell'avente causa di uno dei condividenti che, se è legittimato ad intervenire nel giudizio di divisione ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non si sostituisce in alcun modo al proprio dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 24/04/2008
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divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21064 del 28/09/2006Ordinanza che dichiara esecutivo il progetto - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Provvedimento emesso in presenza di contestazioni - Natura decisoria - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso ex art.111 Cost. - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21064 del 28/09/2006
In materia di divisione ereditaria, l'ordinanza del giudice istruttore che, ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto divisionale, pur definita dalla legge non impugnabile, è ricorribile in cassazione " ex " art. 111 Cost., qualora risulti emanata in presenza di contestazioni e, quindi, in assenza dei presupposti che ne legittimano la pronuncia, assumendo essa, in tal caso, natura decisoria, incidendo, sia pure in maniera abnorme, sui diritti delle parti, e non essendo previsto della legge processuale alcun mezzo di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21064 del 28/09/2006
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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - contestazioni - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999Progetto di divisione - Assenza di contestazioni - Mancata comparizione della parte ritualmente avvisata - Conseguenze - Ordinanza di approvazione del progetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Poiché la finalità dell'udienza di discussione del progetto di divisione ai sensi dell'articolo 789 cod.proc.civ. è quella di consentire alle parti di sollevare contestazioni o rilievi in ordine al progetto stesso, la parte che, regolarmente avvertita, con compare all'udienza, rinuncia implicitamente a sollevare contestazioni approvando tacitamente il progetto come depositato; conseguentemente, l'ordinanza di approvazione de progetto, in quanto pronunciata in assenza di contestazioni, non può essere rimessa in discussione, non è reclamabile innanzi al collegio ne' ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, secondo comma Cost.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999
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