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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
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