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790. (Operazioni davanti al notaio)

Art. 790. (operazioni davanti al notaio)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010
Vendita a mezzo notaio - Procedura di vendita e provvedimento di trasferimento - Riconducibilità ad azione esecutiva - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione ex art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Autonoma azione di nullità - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010 Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'autonoma azione di nullità. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l'istanza di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall'art. 490 cod. proc. civ., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall'art. 790 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009
Delega ad un notaio per la vendita di un immobile ritenuto indivisibile - Obbligo di avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, con cinque giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ. - Tardività - Impossibilità di partecipare alla vendita all'incanto - Conseguenze - Nullità delle operazioni relative alla vendita - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009 Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009   …...

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