Poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 (Rv. 675124 - 01)Disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.
Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 (Rv. 675124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115., Cod_Proc_Civ_art_366 …...
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Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 (Rv. 675124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 (Rv. 675124 - 01)Disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.
Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.
(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 (Rv. 675124 – 01)
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Appello - prove -"Principio di non dispersione della prova" - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17128 del 25/06/2025 (Rv. 675120 - 01)Documento oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado - Utilizzabilità - Documento richiamato in atto di appello - Prova del fatto storico rappresentato - Ammissibilità - Condizioni.
In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17128 del 25/06/2025 (Rv. 675120 - 01)
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Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16628 del 21/06/2025 (Rv. 674904 - 01)Formazione dello stato passivo - Verifica di stato passivo - Principio di non contestazione - Applicabilità nei confronti del curatore - Limiti - Fondamento.
In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16628 del 21/06/2025 (Rv. 674904 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14711 del 31/05/2025 (Rv. 674990 - 01)Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Retrattabilità - Condizioni.
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14711 del 31/05/2025 (Rv. 674990 - 01)
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Poteri (o obblighi) del giudice - concludenza della prova - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025 (Rv. 674614-01)Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio di motivazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Ammissibilità della censura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si censurava la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di liberazione degli immobili staggiti, da parte dei conduttori, per la "viltà" del canone locatizio, deducendosi la nullità dell'ordinanza che non aveva ammesso le prove volte a dimostrare la natura non "vile" di tale canone).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025 (Rv. 674614-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3429 del 10/02/2025 (Rv. 673777-01)Fatti ammessi - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva rigettato la richiesta di c.t.u. volta alla stima del danno alla persona riportato dall'attrice all'esito di un sinistro stradale, per mancanza di documentazione clinica - rilevando che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla società assicuratrice equivaleva all'ammissione dell'esistenza del danno).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3429 del 10/02/2025 (Rv. 673777-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697 …...
Appello - prove - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025 (Rv. 674037-01)Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte dell'appellato - Contenuto testuale non risultante dalla sentenza impugnata né dagli atti di parte - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025 (Rv. 674037-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_076 …...
Eccezione di giudicato - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025 (Rv. 674034-01)Eccezione di giudicato esterno - Onere della prova - Assolvimento - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025 (Rv. 674034-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_124, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_123, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31689 del 10/12/2024 (Rv. 673230-01)Opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Definizione del thema decidendum o probandum relativo ai fatti costitutivi - Errore della parte - Rimessione in termini - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 101, comma 2, c.p.c., laddove fa riferimento alla questione rilevata d'ufficio, deve intendersi riferito alle questioni, siano esse di fatto o miste di fatto e diritto, che implicano la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, poiché la parte attrice, che ha errato nella definizione del thema decidendum o del thema probandum in relazione al fatto costitutivo, non può confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31689 del 10/12/2024 (Rv. 673230-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697 …...
Successione nel processo - a titolo universale - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024 (Rv. 672461-01)Impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva Impugnazione dell'erede - Prova della sua qualità - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024 (Rv. 672461-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024 (Rv. 671191-01)Principio di autosufficienza - Ricorso per cassazione fondato sulla violazione del principio di non contestazione - Adempimenti ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. - Contenuto.
Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024 (Rv. 671191-01)
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Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 Cod_Civ_art_2697 Cod_Proc_Civ_art_115 Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Testimoniale - limiti e divieti - onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)Fatto non contestato - Principio di prova - Superamento del divieto di presunzioni semplici - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024 (Rv. 671118-01)Conto corrente bancario - Domande contrapposte della banca e del correntista - Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024 (Rv. 671118-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697 Cod_Proc_Civ_art_115 Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove- impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888-01)Ricostruzione alternativa della vicenda di fatto - Sulla base di atti allegati al ricorso - Richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024 (Rv. 670885-01)Principio di non contestazione - Condizioni di operatività - Fattispecie.
In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti in sede di costituzione dall'amministrazione, attrice in senso sostanziale, ma depositati con la memoria istruttoria di cui all'art. 183,comma 6, n. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, aveva ritenuto temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, attore solo in senso formale, seppure rilevando come lo stesso avesse però un contenuto generico e, quindi, inidoneo a contrastare la richiesta di pagamento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024 (Rv. 670885-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Civ_art_2697 …...
Prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024 (Rv. 670958-01)Costituzione non negoziale - per usucapione - prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Inerenza ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Applicabilità alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante - Esclusione - Fondamento.
Il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene invece alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024 (Rv. 670958-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697 …...
Produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-01)Citazione di appello - motivi - specificità' - Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell'appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109-01)Prova civile – Fatti notori - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'insussistenza di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti per servizi di telefonia fissa, uso accertato, invece, dalla sentenza impugnata per fatto notorio unitamente alla ricorrenza, alla luce della sentenza della CGUE 8 giugno 2023 in causa C-468/2020, di una condotta contrattuale scorretta, consistita nell'utilizzo di clausole volte a stabilire una diversa e inferiore cadenza periodica dei pagamenti da parte dell'utenza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Fatto illecito - Danni subiti da bene immobile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva - Sufficienza.
Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023 (Rv. 669781 - 01)Eccezione di giudicato esterno - Non contestazione - Onere della prova in capo all'eccipiente - Contenuto - Esplicita ammissione della formazione del giudicato - Applicabilità - Esclusione.
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023 (Rv. 669781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_124, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - onere della prova - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023 (Rv. 669756 - 01)Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento.
Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023 (Rv. 669756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Proprietà - azioni a difesa della proprietà Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32820 del 27/11/2023 (Rv. 669434 - 01)Rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - prova - Azione di rivendicazione - Onere di allegazione dei fatti storici incombente sull'attore - Catena probatoria dei titoli d'acquisto - Principio di non contestazione - Correlazione.
In tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32820 del 27/11/2023 (Rv. 669434 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_922, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - prove raccolte in giudizio penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Applicabilità in sede di giudizio civile - Esclusione - Fondamento.
Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_356 …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)Modo di deduzione - lista dei testimoni - riduzione - Richieste istruttorie - Mancata ammissione - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione del diritto alla prova - Condizioni e limiti - Valutazione di irrilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite - Vizio di motivazione - Limiti.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la mancata ammissione di alcuni testi, chiamati a deporre su circostanze diverse da quelle su cui erano chiamati i testimoni ammessi, senza spiegare la decisività di tali circostanze).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Prova civile - prove raccolte in altro processo Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01)Consulenza tecnica svolta in sede penale nelle forme dell'art. 360 c.p.p. - Utilizzabilità nel giudizio civile risarcitorio - Fondamento - Fattispecie.
La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - mediazione (nozioni, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 01)Iscrizione all'albo dei mediatori - Regime della legge n. 39 del 1989 - Requisito di validità del contratto di mediazione - Mancanza dell'iscrizione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Anche nel giudizio di appello - Sussistenza - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione.
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_0116, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - documentale (prova) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28660 del 16/10/2023 (Rv. 669273 - 01)Efficacia probatoria - Scissione del contenuto del documento - Ammissibilità - Condizioni.
La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28660 del 16/10/2023 (Rv. 669273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - onere della prova Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 (Rv. 669094 - 01)Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Contratti bancari - Applicazione di tassi di interesse illegittimi - Oneri di contestazione dell'istituto bancario - Contenuto.
Nelle controversie relative a contratti bancari, nelle quali il cliente ha dedotto, mediante dettagliata consulenza tecnica di parte, l'applicazione di tassi di interesse illegittimi, l'istituto bancario, al fine di assolvere all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., è tenuto a indicare i diversi saggi che sarebbero stati effettivamente applicati nel corso del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 (Rv. 669094 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_1815 …...
Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 (Rv. 668431 - 01)Rapporto di conto corrente - Domanda di accertamento del dare/avere fra le parti - Incompleta produzione degli estratti conto - Conseguenze.
In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 (Rv. 668431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115., Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_1842 …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023 (Rv. 668485 - 01)Giudizio di rilevanza della prova - Prova testimoniale - Valutazione sulla base di riscontri documentali - Rilevanza - Esclusione - Contenuto dei capitoli di prova - Rilevanza - Fattispecie.
Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023 (Rv. 668485 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_230, Cod_Civ_art_2733 …...
Prova civile - onere della prova - obbligazioni in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023 (Rv. 668475 - 01)Estinzione dell'obbligazione - compensazione - Eccezione di compensazione ed eccezione di inadempimento - Presupposti e differenze - Conseguenze.
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023 (Rv. 668475 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023 (Rv. 667816 - 01)Fatti pacifici - Principio di non contestazione - Ambito - Inesistenza del fatto non contestato o sua diversa ricostruzione - Accertamento giudiziale sulla base di prove acquisite - Ammissibilità - Ragioni.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023 (Rv. 667816 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15923 del 06/06/2023 (Rv. 668111 - 01)Fatto notorio - Crisi economica o finanziaria - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
Le condizioni di crisi economica o finanziaria, quando sono generalizzate, rientrano nella nozione di "fatto notorio" per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto notoria la crisi finanziaria generata dai cc.dd. mutui "subprime", iniziata negli U.S.A. nel 2006 e culminata il 15 settembre 2008 con il fallimento della società finanziaria "Lehman Brothers Holdings Inc. ").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15923 del 06/06/2023 (Rv. 668111 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Appalto (contratto di) - corrispettivo Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15925 del 06/06/2023 (Rv. 667868 - 01)Acconti - Stati di avanzamento - Valore probatorio - Confessione - Esclusione - Non contestazione - Piena prova - Condizioni.
In tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15925 del 06/06/2023 (Rv. 667868 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1665, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Specifico fatto allegato da una parte – Cass. n. 15288/2023Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova – modificazione - Specifico fatto allegato da una parte - Mancata contestazione della controparte - Efficacia per il giudice - Astensione da qualsivoglia controllo - Sussistenza - Esclusione.
Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023 (Rv. 667965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
15288
2023 …...
Non contestazione dei fatti allegati dall'attore – Cass. n. 14372/2023Prova civile - onere della prova - Contumacia del convenuto – Effetti - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore - Esclusione - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità.
Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023 (Rv. 667974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_347
Corte
Cassazione
14372
2023 …...
Onere di contestazione – Cass. n. 12064/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Esclusione - Fattispecie.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di manutenzione del possesso, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al proprietario del bene, quali la durata ultrannuale del possesso e il suo carattere continuo e non interrotto.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023 (Rv. 667555 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115
Corte
Cassazione
12064
2023 …...
Domanda di reintegra nel possesso proposta quale proprietario esclusivo – Cass. n. 12116/2023Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Domanda di reintegra nel possesso proposta quale proprietario esclusivo - Contestazione con il motivo d'appello del riconoscimento del compossesso anziché del possesso esclusivo - Domanda nuova - Esclusione.
Non integra domanda nuova, inammissibile in appello, la deduzione dell'attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta, in quanto le indagini di carattere petitorio sono consentite nel giudizio possessorio soltanto al fine di valorizzare e qualificare situazioni di fatto denuncianti di per sé l'esistenza del possesso, "ad colorandam possessionem", potendosi il titolo esaminare solo come fatto probativo del possesso e non come fonte del diritto, sicché ogni nuova prospettazione di carattere petitorio da parte dell'attore in possessorio riguarda solo il fondamento del possesso, senza integrare domanda nuova.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12116 del 08/05/2023 (Rv. 667803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_1117
Corte
Cassazione
12116
2023 …...
Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso – Cass. n. 10188/2023Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam - Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni del convenuto - Mera difesa - Eccezione di prescrizione e contestazione del "quantum" del credito - Difese incompatibili con la contestazione della legittimazione - Esclusione.
L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10188 del 17/04/2023 (Rv. 667372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2946
Corte
Cassazione
10188
2023 …...
Principio dell'onere probatorio – Cass. n. 9863/2023Prova civile - onere della prova - Principio dell'onere probatorio - Residualità - Principio di acquisizione delle prove - Portata - Conseguenze - Fatto rilevante rimasto ignoto - Applicazione - Sussistenza.
Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9863 del 13/04/2023 (Rv. 667344 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_245
Corte
Cassazione
9863
2023 …...
Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova – Cass. n. 9507/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Processo civile - Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - Inesistenza - Conseguenze - Ammissibilità di prova atipica - Condizioni - Scritti provenienti da terzi - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omesso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023 (Rv. 667489 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101
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9507
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Travisamento della prova – Cass. n. 9507/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Travisamento della prova - Censurabilità in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. - Condizioni.
Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi deii'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023 (Rv. 667489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_115
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Relazione conclusiva di ATP – Cass. n. 8496/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - prove raccolte in altro processo - Relazione conclusiva di ATP - Mancata partecipazione di una parte del successivo giudizio di merito - Utilizzabilità nel giudizio di merito - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Elemento di prova liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito - Sussistenza - Fattispecie.
La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 (Rv. 667109 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_195
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Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali – Cass. n. 8536/2023Prova civile - certificazioni amministrative - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d'ufficio - Provvedimento sull'istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023 (Rv. 667123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_061
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Contratto a prestazioni corrispettive – Cass. n. 7649/2023Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento - Contratto a prestazioni corrispettive - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Valutazione unitaria e complessiva - Necessità - Deduzione dell'inadempimento della parte attrice - Esame - Necessità.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7649 del 16/03/2023 (Rv. 667271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Valutazione globale degli indizi – Cass. n. 7647/2023Sanzioni amministrative - applicazione - prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - in genere - Sanzioni Consob - Accertamento del giudice di merito - Valutazione globale degli indizi - Necessità - Omissione - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità.
In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, ai fini della prova circa la sussistenza dell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; di talché è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7647 del 16/03/2023 (Rv. 667567 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2727
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Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio – Cass. n. 5947/2023Prova civile - in genere - Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio - Ammissibilità quale prova atipica nel processo civile - Ragioni - Fattispecie.
La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Produzione in giudizio dell'atto di cessione – Cass. n. 5736/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria - Cessione di crediti a terzi - Prova dei presupposti - Produzione in giudizio dell'atto di cessione - Necessità - Esclusione - Comunicazione dell'avvenuta cessione ovvero non contestazione dell'avvenuta cessione - Sufficienza - Fondamento.
L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5736 del 24/02/2023 (Rv. 666814 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Proc_Civ_art_115
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Principio di non contestazione – Cass. n. 5166/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Principio di non contestazione - Ambito - Preclusione per la contestazione dei fatti estintivi allegati dal convenuto in comparsa di risposta - Udienza ex art. 420 c.p.c.
Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_420
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Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto – Cass. n. 4835/2023Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - prove - in genere - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Acquisizione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_076, Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_072
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4835
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Corretta allegazione della rilevanza in appello – Cass. n. 4835/2023Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - prove - in genere - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze.
In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_011, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
4835
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Prova documentale nel processo civile – Cass. n. 4835/2023Prova civile - produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità -Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_372
Corte
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4835
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Onere della parte che lamenta la violazione del principio di non contestazione – Cass. n. 4681/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Onere della parte che lamenta la violazione del principio di non contestazione - Deduzione sulla conoscenza delle circostanze assunte come controverse - Necessità - Ragioni.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023 (Rv. 666808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115
Corte
Cassazione
4681
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Principio di non contestazione – Cass. n. 4747/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Giudizio di appello - Contestazione di fatti rilevanti - Preclusione - Limiti - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023 (Rv. 666925 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115
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Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità – Cass. n. 4019/2023Mediazione - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Mediazione - Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione - Ragioni - Assenza del requisito - Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità - Conseguenze in appello - Esclusione dello "ius novorum".
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d’ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023 (Rv. 666857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
Corte
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4019
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Violazione del principio del contraddittorio – Cass. n. 2947/2023Prova civile - prove raccolte in altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurarle la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 (Rv. 667206 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2697
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2947
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Dimissioni dalla carica in contestazione – Cass. n. 38054/2022Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilità) - in genere - Giudizio elettorale - Procedimento d'appello - Dimissioni dalla carica in contestazione - Mancata allegazione - Dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere - Possibilità - Fondamento.
Nel giudizio elettorale le dimissioni dalla carica in contestazione (nella specie, si trattava della carica di Sindaco), ancorché non allegate dalle parti, possono determinare la dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere, atteso che tale circostanza costituisce fatto notorio rilevabile d'ufficio, tenuto conto della peculiarità di tali giudizi ove l'interesse pubblico riveste un rilievo preminente rispetto a quello individuale dei litiganti, tanto da non potersi ritenere che essi siano governati interamente dal principio dispositivo, con conseguente riconoscimento di ampi poteri ufficiosi in capo al giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022 (Rv. 666530 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_100
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Conseguente scrutinio di legittimità – Cass. n. 37382/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Valutazione del materiale probatorio - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360
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Ragionamento probatorio del giudice di merito – Cass. n. 37382/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; art. 395, n. 4), c.p.c.; art. 115 c.p.c. - Differenze.
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio del giudice di merito, deve distinguersi la fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi di omissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti) da quella di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c. (che ha riguardo a fatti costituenti un punto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e, ancora, da quella di cui all'art. 115 c.p.c., che ha ad oggetto le prove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_395
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Errore sull'idoneità dimostrativa della prova sul suo contenuto oggettivo – Cass. n. 37382/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Errore sull'idoneità dimostrativa della prova sul suo contenuto oggettivo - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Distinzione rispetto all'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, l'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti, diversamente dall'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_395
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Deduzione di travisamento della prova – Cass. n. 37382/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Travisamento della prova - Censurabilità in cassazione - Condizioni e modalità.
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 07)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360
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Travisamento della prova – Cass. n. 37382/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Travisamento della prova - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni e modalità.
In tema di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 115 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c. possono essere denunciate l'errata percezione e la conseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove inesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedotte in giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti al processo, costituite dall'elaborazione di contenuti informativi non riconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta o mediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmente interpretati, il carattere della decisività.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360
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Scrutinio del ragionamento probatorio – Cass. n. 37382/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Travisamento della prova - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni e modalità.
In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360
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Fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione – Cass. n. 36249/2022Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione - Asserita erroneità - Motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.- Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36249 del 13/12/2022 (Rv. 666211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_115
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Ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) – Cass. n. 36309/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori - Nozione - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che, basandosi su opinabili elementi valutativi, aveva ritenuto di compiere una riduzione su base equitativa dell'indennità di esproprio, rispetto ai dati emersi attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 36309 del 13/12/2022 (Rv. 666524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115
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Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori – Cass. n. 34950/2022Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - famiglia - filiazione - Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori - Elemento soggettivo della responsabilità - Prova per presunzioni - Accertamento - Modalità - Fattispecie.
Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l’elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34950 del 28/11/2022 (Rv. 666450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Conclusioni di una perizia stragiudiziale di parte – Cass. n. 34450/2022Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - di parte - Conclusioni di una perizia stragiudiziale di parte - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34450 del 23/11/2022 (Rv. 666397 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115
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Giudizio di superfluità e genericità – Cass. n. 34189/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - concludenza della prova - Superfluità e genericità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 34189 del 21/11/2022 (Rv. 666179 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_360
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Circostanze fattuali ritualmente acquisite al processo – Cass. n. 33872/2022Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione – compensazione - Compensazione impropria - Definizione e disciplina - Accertamento d'ufficio anche in grado di appello - Ammissibilità - Condizioni - Circostanze fattuali ritualmente acquisite al processo - Necessità.
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022 (Rv. 666238 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183
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Occupazione senza titolo di immobile – Cass. n. 33645/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - prova civile - onere della prova - Occupazione senza titolo di immobile - Danno da perdita subita o da mancato guadagno - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115
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Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale – Cass. n. 27954/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Art. 829 c.p.c. previgente - Esclusione - Fattispecie.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte distrettuale che, con riguardo ad una fattispecie in cui veniva in rilievo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., aveva dichiarato la nullità di un lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito delle valutazioni operate dagli arbitri in ordine alla gravità dei reciproci inadempimenti delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022 (Rv. 665693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
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Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione – Cass. n. 27963/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione - Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione - Onere della prova - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché attinente al merito, la censura contro la sentenza che aveva ritenuto non provata la riconciliazione in base alle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso soltanto che i coniugi avevano continuato a frequentarsi conservando una conflittualità tale da far escludere il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27963 del 23/09/2022 (Rv. 665896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0157, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
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Principio di non contestazione – Cass. n. 27907/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità' delle prove - Principio di non contestazione - Applicabilità alla contestazione del fatto allegato - Esclusione - Fondamento.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia impugnata che aveva deciso applicando il principio di non contestazione in relazione alla dedotta inapplicabilità di una polizza assicurativa all'evento lesivo denunciato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27907 del 23/09/2022 (Rv. 665714 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115
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Rideteterminazione del saldo a debito del cliente – Cass. n. 27362/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporto di conto corrente - Giudizio con domande contrapposte della banca e del correntista - Validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze.
In tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022 (Rv. 665882 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2967
Corte
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27362
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Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale – Cass. n. 27348/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - famiglia - filiazione - Giudizi separativi - Affidamento dei figli - Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale - Ammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi di separazione fra coniugi, ai fini della statuizione sull'affidamento dei figli il giudice può legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del coordinatore genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022 (Rv. 665881 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_337
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Insorgenza dell'obbligo di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta – Cass. n. 25365/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Medici specializzandi - Controversia risarcitoria, instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, per tardivo recepimento di direttive comunitarie - Insorgenza dell'obbligo di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta - Condizioni - Precisa allegazione dei fatti costitutivi del diritto - Sufficienza - Documentazione dei suoi presupposti soggettivi - Irrilevanza - Difesa del convenuto limitata alla sola eccezione di prescrizione - Effetti - Mancata contestazione - Sussistenza- Fattispecie.
In ipotesi di controversia instaurata, vigente l'art. 167 c.p.c. come modificato dalla l. n. 353 del 1990, da medici specializzatisi anteriormente all'anno 1991/1992 per ottenere il risarcimento dei danni ad essi causati dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, il sorgere, per l'amministrazione convenuta, dell'obbligo di contestazione specifica è collegato alla sola precisa allegazione dei fatti addotti dagli attori a sostegno della loro pretesa, non anche alla documentazione dei relativi presupposti soggettivi, sicché la limitazione della difesa della prima alla sola eccepita prescrizione comporta che, una volta disattesa quest'ultima, tali presupposti devono ritenersi provati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito in cui era affermata la necessità di una prova documentale degli anni di iscrizione e frequenza e del conseguimento del diploma per tutti i medici attori, prescindendo dalla eventuale mancata contestazione delle predette circostanze, se specificamente allegate nell'atto introduttivo o nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà prodotte, prive di efficacia probatoria in sé, ma da considerare alla stregua di specifiche allegazioni dei fatti in esse attestati).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25365 del 25/08/2022 (Rv. 665443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167
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Principio di non contestazione – Cass. n. 19481/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione - Interpretazione della disciplina legale - Applicabilità - Esclusione - Fatti da accertare - Applicabilità - Conteggi per crediti da lavoro - Fattispecie.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo in cui sia costituita la procedura si applica il principio di non contestazione che, quando riguardi l'accertamento di pretese retributive di cui il ricorrente abbia fornito propri conteggi, opera distintamente, risultando irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito, alla luce della sentenza prodotta dalla ricorrente circa l'an della spettanza di retribuzioni da determinarsi in separato giudizio, avrebbe dovuto dare rilievo al contegno di non contestazione che la curatela aveva osservato rispetto a conteggi sindacali prodotti dall'istante, escludendo che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19481 del 16/06/2022 (Rv. 664971 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697
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Cassazione
19481
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Principio di non contestazione – Cass. n. 17731/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione - Curatore fallimentare - Applicabilità - Fondamento - Coordinamento con i poteri di rilievo officioso del giudice - Necessità - Conseguenze.
In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione si applica anche al curatore fallimentare, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà. Tuttavia, tale principio deve necessariamente coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, sì che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito. Anche in tale prospettiva comunque, la posizione assunta dal curatore, in ordine ai fatti incidenti sull'ammissione del credito allo stato passivo, resta rilevante, poiché non può essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose rispetto agli elementi che risultino già in possesso del curatore, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente nel contraddittorio delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17731 del 31/05/2022 (Rv. 665115 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697
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Corrispondenza al saldo finale di un conto precedente – Cass. n. 15601/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Estratto conto - Saldo iniziale negativo - Corrispondenza al saldo finale di un conto precedente - Completezza - Sussiste - Onere di contestazione del correntista - Conseguenze.
In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15601 del 16/05/2022 (Rv. 664774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1832, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697
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Curatore fallimentare costituito – Cass. n. 14589/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. - Curatore fallimentare costituito - Applicabilità - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica anche al curatore fallimentare costituito, ancorché questi non abbia la disponibilità dei diritti della massa, in quanto la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del "thema probandum" (c.d. "relevatio ab onere probandi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14589 del 09/05/2022 (Rv. 664766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115
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Potere di liquidare il danno in via equitativa – Cass. n. 13515/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione in via equitativa - Discrezionalità del giudice di merito - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Limiti - Prova dell'esistenza del danno - Necessità - Impossibilità o difficoltà di prova dell'esatto ammontare - Contenuto - Decisione di "non liquet" - Inammissibilità - Fattispecie.
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di ”non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risardtoria. (In applicazione del principio, la S. C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022 (Rv. 664639 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115
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Decisione della causa sulla base di prove inesistenti – Cass. n. 12971/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Decisione della causa sulla base di prove inesistenti - Nozione - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui la parte aveva dedotto il travisamento del contenuto degli accertamenti tecnico-sanitari svolti in un processo penale, per non avere il ricorrente assolto agli oneri prescritti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 26/04/2022 (Rv. 664816 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360
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Discriminazione di prezzo nel mercato all'ingrosso – Cass. n. 13073/2022Concorrenza (diritto civile) - in genere - Posizione dominante - Abuso escludente - Discriminazione di prezzo nel mercato all'ingrosso (Wholesale) - Danno da compressione dei margini (margin squeeze) - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di illeciti anticoncorrenziali, l'"abuso escludente", che si realizza mediante l'applicazione da parte del soggetto in posizione dominante nel mercato all'ingrosso (wholesale) di condizioni economiche più onerose nei confronti delle imprese concorrenti rispetto a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali, provoca una contrazione degli utili (margin squeeze) nella impresa vittima di tale condotta, sicché il danno da quest'ultima subito è comprensivo del mancato guadagno che si determina per effetto dell'assorbimento del maggior costo sostenuto e, in assenza di altri elementi rappresentativi, può essere liquidato in tale misura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisato l'abuso escludente da parte del gestore del servizio di telecomunicazione, che si trovava in posizione dominante nei mercati all'ingrosso della terminazione delle chiamate su rete mobile, ha raccordato il danno subito dalla concorrente vittima dell'abuso ai maggiori costi da quest'ultima sostenuti per il servizio di terminazione, rispetto a quelli dal gestore applicate alle proprie divisioni commerciali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13073 del 26/04/2022 (Rv. 664759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Proc_Civ_art_115
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Valutazione del giudice tributario – Cass. n. 10875/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Valutazione del giudice tributario - Giudizio estimativo - Ammissibilità - Condizioni - Decisione secondo equità - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario si fonda su un giudizio estimativo basato sull'esame del compendio probatorio e del fatto, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio, non essendo ammissibile il ricorso alla cd. equità sostitutiva, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10875 del 05/04/2022 (Rv. 664337 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Denuncia di omessa valutazione di circostanza non contestata – Cass. n. 10761/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Denuncia di omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di circostanza non contestata - Onere di indicazione della modalità della non contestazione - Sussistenza.
Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022 (Rv. 664645 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_115
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Principio di non contestazione – Cass. n. 9439/2022Prova civile - onere della prova - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Contenuto - Fattispecie.
Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 (Rv. 664451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167
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Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito – Cass. n. 7187/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione ed errore di valutazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si contestava l'oggettivo travisamento, a causa di un errore percettivo, del contenuto di una missiva, alla quale la Corte d'appello aveva attribuito una valenza confessoria circa il riconoscimento di pretesi difetti di beni che, in realtà, non erano mai stati consegnati all'acquirente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360
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7187
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Valutazione del materiale istruttorio – Cass. n. 6774/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 (Rv. 664106 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
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Onere probatorio a carico del deducente – Cass. n. 2223/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Fatto non riferibile anche alla controparte e/o genericamente allegato e fatto riferibile alla controparte e/o specificamente allegato - Onere probatorio a carico del deducente - Differenze - Necessità di contestazione solo nella seconda ipotesi - Sussistenza - Conseguenze sulla facoltà di contestazione per la prima volta in grado di appello.
Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022 (Rv. 663641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345
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2223
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Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa – Cass. n. 42035/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Difetto di contestazione su fatti-diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del giudice di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa - Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di valutazione - Fattispecie.
Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_167
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Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana – Cass. n. 41686/2021Cittadinanza - diritto internazionale - in genere - Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - Attinenza allo status della persona - Conseguenze - Poteri officiosi del giudice - Sussistenza -Richiesta di attivazione da parte del ricorrente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero, senza che sia necessaria la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di un cittadino brasiliano di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" per parte di madre, ritenendo che, a fronte delle non inequivoche risultanze anagrafiche, egli non avesse fornito la prova della discendenza dedotta).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 41686 del 27/12/2021 (Rv. 663476 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115
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Principio di non contestazione – Cass. n. 40756/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - Conseguenze.
In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Documenti prodotti in primo grado dall'appellato – Cass. n. 40606/2021Impugnazioni civili - appello - prove - in genere - Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021 (Rv. 663229 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_076
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Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria – Cass. n. 40136/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Tardività della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di eccezione e prova - Spettanza all'amministrazione convenuta - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, se il giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato tardivo il ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, per non avere il ricorrente fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità della sentenza conclusiva del giudizio penale presupposto, avendo a tal fine ritenuto irrilevante la produzione dell'attestazione con la quale il cancelliere aveva annotato su tale decisione, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., la data della sua irrevocabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40136 del 15/12/2021 (Rv. 663360 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Consulenza immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti – Cass. n. 38922/2021Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - prova - Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti - Utilizzazione nel processo - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38922 del 07/12/2021 (Rv. 663421 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_201
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Modalità di contestazione del "quantum" dovuto – Cass. n. 37788/2021Professionisti - ingegneri e architetti - Prestazioni professionali - Modalità di contestazione, da parte del debitore, del "quantum" dovuto - Differenza tra conteggio preciso e dettagliato e conteggio privo di specificazioni - Onere probatorio a carico del creditore.
In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37788 del 01/12/2021 (Rv. 663022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2225, Cod_Proc_Civ_art_115
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Fatto costitutivo dedotto in giudizio – Cass. n. 35974/2021Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - Questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Nozione - Fatto costitutivo dedotto in giudizio - Questione volta ad allargare il "thema decidendum" o il "thema probandum" - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso il diritto agli sgravi in capo al datore per mancata allegazione dei requisiti per la fruizione, senza concessione del termine c.d. a difesa, non venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35974 del 22/11/2021 (Rv. 662917 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416
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