Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 (Rv. 675124 - 01)
Disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.
Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.
(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 (Rv. 675124 – 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_366