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094.(Condanna di rappresentanti o curatori)

Art. 94. (Condanna di rappresentanti o curatori)

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

"Motivi gravi" ex art. 94 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025 (Rv. 676091-01)
Grave imprudenza - Ricorso per cassazione manifestamente infondato - Sussistenza - Fattispecie. I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025 (Rv. 676091-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_360_2 …...
Liquidazione giudiziale - Reclamo - Rigetto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25402 del 16/09/2025 (Rv. 676306-01)
Responsabilità del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII - Presupposto - Condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Conseguenze. In caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n.14 del 2019 (CCII), nella formulazione ratione temporis applicabile, discende dall'avere egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25402 del 16/09/2025 (Rv. 676306-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094 …...
"Actio ad exibendum" - ordine di esibizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19760 del 17/07/2025 (Rv. 675314 - 01)
Esercizio di potere officioso ex artt. 210 e 421 c.p.c. - Motivazione idonea - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19760 del 17/07/2025 (Rv. 675314 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_094 …...
Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 38062/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - in genere - Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie.   La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_118   Corte Cassazione 38062 2021 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori -Cass. n. 9203/2020
Condanna in solido con la parte rappresentata - Condizioni - Sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. - Necessaria enunciazione. L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 (Rv. 657676 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_096 _____________________________________ Spese giudiziali corte cassazione 9203 2020 …...
Capacita' della persona fisica - inabilitazione – Cass. n. 27475/2019
Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori. Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27475 del 28/10/2019 (Rv. 655675 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_0415 corte cassazione 27475 2019 …...

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