Adempimento - pagamento - a creditore apparente - esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - estensione ad accessori, frutti e pertinenze - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-03)Espropriazione di bene locato - Pagamento dei canoni anteriormente alla designazione del custode o alla conoscenza della surroga nella custodia - Efficacia liberatoria nei confronti della procedura - Condizioni - Presupposti ex art. 1189 c.c. - Necessità - Dichiarazioni o quietanze rilasciate dall’esecutato - Valore confessorio - Esclusione.
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_559, Cod_Civ_art_2912, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1189, Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2735, Cod_Civ_art_2736 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12835 del 10/05/2024 (Rv. 671503-01)Lamentata omessa ammissione di giuramento decisorio - Trascrizione nel ricorso della formula del giuramento - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicazione.
La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l'onere di trascrivere, nel ricorso, il contenuto della formula del giuramento, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla S.C. sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12835 del 10/05/2024 (Rv. 671503-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Giuramento - ammissibilità del giuramento decisorio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1520 del 15/01/2024 (Rv. 669975-01)Deferimento e riferimento ad un rappresentante organico di una P.A. - Inammissibilità - Fondamento.
Il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1520 del 15/01/2024 (Rv. 669975-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_234, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2731, Cod_Civ_art_2736 …...
Prova civile - giuramento - ammissibilita' - del giuramento decisorio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 02)Giuramento decisorio - Formulazione dei capitoli - Decisività - Requisito - Formulazione in senso favorevole al soggetto cui è stato deferito.
I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2739, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_234 …...
Prova civile - giuramento - ammissibilità' - oggetto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 01)Giuramento decisorio - Presupposti di ammissibilità - Deferimento su qualità giuridiche - Esclusione - Giuramento sulla qualità di amministratore societario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2739, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_234 …...
Sussistenza di un rapporto di custodia rispetto a un bene – Cass. n. 14228/2023Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Sussistenza di un rapporto di custodia rispetto a un bene - Giuramento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_240, Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2739, Cod_Civ_art_2051
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2023 …...
Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Cass. n. 29320/2021Prova civile - giuramento - effetti - giuramento suppletorio - Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello - Revoca dell'ordinanza di ammissione - Esclusione - Rivalutazione delle prove - Ammissibilità - Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento - Necessità - Esclusione.
Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2738, Cod_Proc_Civ_art_240, Cod_Proc_Civ_art_342
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2021 …...
Prova del mancato soddisfacimento del credito – Cass. n. 17071/2021Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - Ripartizione dell'onere probatorio tra debitore e creditore - Prova del mancato soddisfacimento del credito - Modalità - Fattispecie.
In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021 (Rv. 661907 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2959, Cod_Civ_art_2960, Cod_Civ_art_2954, Cod_Civ_art_2955, Cod_Civ_art_2956, Cod_Civ_art_2736
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Ammissibilita' del giuramento estimatorio – Cass. n. 29411/2020Prova civile - giuramento - ammissibilita' del giuramento estimatorio - Determinazione della somma dovuta dal debitore - Condizioni - Impossibilità di determinare altrimenti l'importo - Conseguenze - Esistenza di elementi di prova - Inammissibilità.
Poiché l'art. 241 c.p.c. consente il deferimento del giuramento estimatorio nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, esso è inammissibile sia nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia già acquisito gli elementi di prova utili per compiere tale accertamento, sia nel caso in cui della affermazione creditoria sia stata data una prova insufficiente e dunque da integrare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29411 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Proc_Civ_art_241
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Giuramento decisorio - Cass. Ord. 16216/2019Prova civile - giuramento - ammissibilità - del giuramento decisorio - Giuramento decisorio - Deferimento anche in via subordinata - Fatti già accertati o esclusi - Obbligo di ammissione per il giudice - Condizioni.
Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16216 del 18/06/2019 (Rv. 654607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2738, Cod_Proc_Civ_art_233 …...
Giuramento deferito d'ufficioProva civile - giuramento - deferimento - giuramento deferito d'ufficio - del giuramento decisorio - decisione soltanto parziale della causa - giuramento decisorio - deferimento - legittimità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27410 del 29/10/2018
>>> Il giuramento deferito da una parte all'altra conserva il carattere della decisorietà anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell'"iter" da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27410 del 29/10/2018
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Giuramento sulla qualità di amministratore condominialeProva civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - in genere - giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - ammissibilità - esclusione - fondamento - difetto di storicità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018
>>> Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018 …...
prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - su fatti illeciti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009Divieto del giuramento su fatti illeciti - Fondamento - Limiti - Applicabilità sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009
ramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009
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prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
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prova civile - giuramento - ammissibilità - del giuramento decisorio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014Prova civile - Giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Estremi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014
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Prova civile - giuramento - ammissibilità - del giuramento suppletorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27563 del 31/12/2014Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello - Revoca dell'ordinanza di ammissione - Esclusione - Rivalutazione delle prove - Sussistenza.
Qualora la controversia sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice dell'impugnazione non può revocare l'ordinanza di ammissione del giuramento stesso, ma solo procedere alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, se pervenga al convincimento che gli elementi così acquisiti risultavano di per sé idonei alla decisione della vertenza, pronunciare sentenza prescindendo all'esito del giuramento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27563 del 31/12/2014
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Prova civile - giuramento - formula - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26027 del 10/12/2014Modalità di deferimento - Formula contenente il riferimento alla sola conferma o alla sola negazione della pretesa (e non all'alternativa tra le due) - Validità - Sussistenza - Ragioni.
La libertà di scelta del giurante non è garantita solo dalla formula di giuramento "affermo o nego che", ma anche da quella, più semplice, "affermo che" ovvero "nego che", dovendosi ritenere la possibilità d'invertire in senso contrario una delle suddette formule implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite, senza che ciò costituisca, in realtà, una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta dell'alternativa che si è inteso porre al giurante quale particolare sistema di risoluzione della lite.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26027 del 10/12/2014
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donazione - forma - testimoni Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014Presenza di due testimoni - Necessità "ad substantiam" - Fondamento - Prestazione di giuramento decisorio - Effetto suppletivo - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014
Per la validità della donazione, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, anche prima della modifica introdotta dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, è necessaria l'assistenza di due testimoni, alla mancanza dei quali non può supplire neanche la prestazione del giuramento decisorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 782,Cod. Civ. art. 2699,Cod. Civ. art. 2736,Cod. Proc. Civ. art. 233 …...
Prova civile - giuramento - ammissibilità - del giuramento decisorio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014Prova civile - Giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Estremi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni e limiti.
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014
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Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità.
Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
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Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - su fatti illeciti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009Divieto del giuramento su fatti illeciti - Fondamento - Limiti - Applicabilità sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio - Sussistenza.
Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009
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Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Confessione resa nel giudizio penale - Rilevanza nel giudizio civile - Condizioni - Conseguenza sull'ammissione di interrogatorio formale relativo alle stesse circostanze - Giuramento decisorio in sede civile - Preclusione alla sua ammissibilità in virtù dell'acquisizione degli esiti in ambito penale di altre prove privilegiate - Esclusione.
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
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prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Confessione resa nel giudizio penale - Rilevanza nel giudizio civile - Condizioni - Conseguenza sull'ammissione di interrogatorio formale relativo alle stesse circostanze - Giuramento decisorio in sede civile - Preclusione alla sua ammissibilità in virtù dell'acquisizione degli esiti in ambito penale di altre prove privilegiate - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
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Prova civile - giuramento - ammissibilita - del giuramento decisorio - decisorieta – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966Nozione - effetti - assolutezza del giuramento - esclusione di ogni altro mezzo di prova.*
In tanto il giuramento e decisorio in quanto sia deferito su fatti idonei a risolvere, da soli, la lite o una parte di essa, in modo che, una volta ammesso, nessun,altra indagine rimanga da compiere, se non quella dell'accertamento an iuratum sit. Non puo, pertanto, il giuramento decisorio essere valutato in concorso o con riferimento ad altri elementi probatori e presuntivi da acquisirsi dal giudice,ne puo venire utilizzato per scopo diverso da quello indicato nella formula. *
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966
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Prova civile - giuramento - ammissibilita - del giuramento decisorio – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966Decisorieta - nozione - effetti - assolutezza del giuramento - esclusione di ogni altro mezzo di prova.*
In tanto il giuramento e decisorio in quanto sia deferito su fatti idonei a risolvere, da soli, la lite o una parte di essa, in modo che, una volta ammesso, nessun,altra indagine rimanga da compiere, se non quella dell'accertamento an iuratum sit. Non puo, pertanto, il giuramento decisorio essere valutato in concorso o con riferimento ad altri elementi probatori e presuntivi da acquisirsi dal giudice,ne puo venire utilizzato per scopo diverso da quello indicato nella formula. *
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966
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