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prova civile - giuramento - ammissibilità - del giuramento decisorio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014

Prova civile - Giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Estremi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014

La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014

 

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a cura di
Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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