Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024 (Rv. 670294-01)Fatture commerciali - Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione e annotazione nelle scritture contabili - Necessità.
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024 (Rv. 670294-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710 …...
Impresa - libri e scritture contabili - tenuta e conservazione - prova tra imprenditori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023 (Rv. 669112 - 01)Scritture contabili - Valutazione del giudice - Prova presuntiva a favore dell'imprenditore che le ha prodotte - Ammissibilità - Fattispecie.
Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la legittimità del recesso della società conduttrice da un contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 392 del 1978, sulla base delle risultanze dei bilanci e delle relazioni prodotte in giudizio dalla stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023 (Rv. 669112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Contestazione del contenuto quale falso ideologico – Cass. n. 35649/2022Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Querela di falso - Contestazione del contenuto quale falso ideologico - Inammissibilità - Scrittura proveniente da terzi - Inammissibilità - Limiti - Fondamento.
La querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima. Tuttavia, alla pari di quanto avviene in caso di documento proveniente dalla parte, la querela di falso è esperibile al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35649 del 05/12/2022 (Rv. 666244 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2709, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215
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Prova dei requisiti dimensionali – Cass. n. 14819/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Requisiti dimensionali - Scritture contabili - Principio di inscindibilità ex art. 2709 c.c. - Irrilevanza - Contestazione circa la loro attendibilità - Sussiste.
In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ai fini della prova dei requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall., non rileva il principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art. 2709 c.c., che riguarda la parte che dalle medesime intenda trarre vantaggio e in ogni caso non preclude la contestazione di inattendibilità di singoli aspetti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14819 del 10/05/2022 (Rv. 664781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2697
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Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori – Cass. n. 23881/2021Azienda - cessione - debiti - Responsabilità del cessionario per i debiti - Presupposti - Sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie da parte del cedente - Necessità - Esclusione - Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell’assunzione, da parte del cessionario - quale accollante e nei confronti dei terzi creditori - della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, limitandosi ad esaminare il libro degli inventari e ritenendolo inopponibile all'imprenditore, siccome non sottoscritto, aveva valorizzato la sola annotazione del credito contenuta nell'inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato sul libro giornale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021 (Rv. 662079 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito – Cass. n. 27902/2020Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - tra imprenditori - Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità degli artt. 2709 e 2710 c. c.- Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01)Domanda di adempimento dell'obbligazione del terzo nei confronti dell'imprenditore poi fallito - Subentro del curatore nella posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze - Eccezioni proponibili dal terzo.
Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2709, Dlgs_14_2019_art_005 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)Mutuo bancario - Fallimento del mutuatario - Insinuazione al passivo della mutuante - Prova della consegna del denaro - Quietanza - Valore probatorio - Fattispecie.
Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata documentazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - fatture commerciali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019 (Rv. 655656 - 01)Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione - Necessità.
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019 (Rv. 655656 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710 …...
Documentale (prova) - libri e scritture contabili in genere - registro ivaProva civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - in genere - registro iva - efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. - esclusione - prova scritta dell’esistenza del credito - configurabilità - condizioni – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018
Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018 …...
Documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - in genere - assenza di sottoscrizione - necessità del disconoscimento - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018
La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018
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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5079 del Esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito - Prova - Effetti - Incidenza sul principio di ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Conseguenze - Mera annotazione del costo sul libro giornale - Efficacia probatoria della sussistenza del costo - Esclusione.
Il principio in virtù del quale è consentito all'imprenditore, in sede di accertamento dell'imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d'impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, restando, quindi, a carico dell'imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova, questa, che, ai sensi dell'art. 2709 c. c., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5079 del 28/02/2017
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impresa - libri e scritture contabili - tenuta e conservazione - prova tra imprenditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016Scritture contabili - Poteri del Giudice - Valutazione di indizi a favore dell'imprenditore che le ha prodotte - Ammissibilità.
Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016
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Impresa - libri e scritture contabili - tenuta e conservazione - prova tra imprenditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016Scritture contabili - Poteri del Giudice - Valutazione di indizi a favore dell'imprenditore che le ha prodotte - Ammissibilità.
Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016
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prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - contro l'imprenditore - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 18/02/2016Bilancio di società di capitali - Efficacia probatoria di cui all'art. 2709 c.c. in ordine ai debiti della società - Configurabilità - Libera valutazione da parte del giudice del merito - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 18/02/2016
Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, a fronte dell'approvazione di un bilancio nella cui nota integrativa era attestato un determinato compenso per il sindaco, ne aveva ritenuto corretta la riduzione in ragione del fatto che le prestazioni alle quali tale corrispettivo si riferiva non erano state integralmente eseguite).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 18/02/2016
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Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015Documento - Copia fotografica o fotostatica - Disconoscimento - Oggetto - Difetto di conformità all'originale - Conseguenze - Contestazione del contenuto e/o della sottoscrizione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015
Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015
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Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento.
Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013
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