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2708. Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.

Art.2708. Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.

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Documenti collegati:

Documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - in genere - assenza di sottoscrizione - necessità del disconoscimento - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018 La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018 (Rv. 648453 - 01)
Proposta di concordato preventivo - Credito incluso nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall. - Successivo fallimento dell’imprenditore - Confessione stragiudiziale - Esclusione. In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018 (Rv. 648453 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2708, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2735, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24690 del 19/10/2017
Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il pagamento di un credito del fallito - Quietanza rilasciata da quest'ultimo - Valore confessorio nei confronti del fallimento - Esclusione - Valore di documento probatorio del pagamento – Configurabilità  In tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. (Nella specie la S.C. ha negato l’efficacia di confessione stragiudiziale in relazione ad una quietanza contenuta nell’atto di mutuo nella quale si dava atto dell’effettiva erogazione dell’importo mutuato). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24690 del 19/10/2017   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013
Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento. Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013   …...

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