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2707. Carte e registri domestici.

Art.2707. Carte e registri domestici.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - in genere - assenza di sottoscrizione - necessità del disconoscimento - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018 La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013
Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento. Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013   …...

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