Regolamento di condominio - contrattuale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15341 del 09/06/2025 (Rv. 675751 - 01)Regolamento contrattuale - Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l’opponibilità ai terzi aventi causa a seconda dell’epoca cui la limitazione risale - Fattispecie.
L'opponibilità ai terzi acquirenti delle clausole dei regolamenti condominiali che, vietando di adibire ad un certo uso uno o più immobili di proprietà esclusiva, costituiscono servitù reciproche, è subordinata alla trascrizione del peso, secondo le norme vigenti all'epoca a cui è compiuta, e quindi: mediante l'indicazione, in apposita nota distinta da quella dell'atto di acquisto, delle specifiche clausole limitative, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985; prima dell'entrata in vigore di tale legge, mediante l'indicazione delle stesse nell'unica nota di trascrizione presentata per la vendita, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo sufficiente allo scopo il generico rinvio al regolamento stesso; nella vigenza del disposto dell'art. 1940 del codice civile del 1865, purché dal contenuto della nota di trascrizione siano individuabili la natura della servitù reciproca stipulata contestualmente alla vendita ed i fondi cui inerisce.
(In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto opponibile al terzo avente causa la clausola che vietava di adibire un immobile a scuola di musica, siccome nell'atto di vendita del 1938 era indicata come conosciuta e accettata la disciplina di cui al regolamento di condominio, trascritto nel 1937, senza verificare se nella nota di trascrizione fosse indicato non solo il regolamento di condominio, ma anche la clausola limitativa della proprietà del bene alienato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15341 del 09/06/2025 (Rv. 675751 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2665 …...
Atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025 (Rv. 673979-01)Conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa - Risoluzione - Priorità della trascrizione - Prova - Produzione della nota di trascrizione - Fondamento.
In tema di trascrizione, il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia conforme, della nota di trascrizione, siccome improntata al principio di autoresponsabilità secondo cui gli effetti connessi alla formalità si producono in conformità e stretta relazione al contenuto di tale nota, che indica gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025 (Rv. 673979-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2645, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2665 …...
Effetti della trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024 (Rv. 670751-01)Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Fattispecie.
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come autosufficiente una nota di trascrizione avente ad oggetto la domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima, ritenendola riferita all'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario relitto del de cuius pur in difetto di alcun elemento idoneo ad individuarne con certezza i cespiti inclusi).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024 (Rv. 670751-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2664 …...
Espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge – Cass. n. 9536/2023Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - esecuzione forzata - beni indivisi - Espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge - Trascrizione del pignoramento - Nei confronti di entrambi i coniugi - Ragioni - Specificazione della natura del bene - Quadro "D" della nota di trascrizione.
Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 (Rv. 667254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_492, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Civ_art_189, Cod_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Civ_art_2659
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Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso – Cass. n. 24526/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale - Regolamento contrattuale - Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l'opponibilità ai terzi aventi causa - Trascrizione immobiliare.
Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, pertanto, ai fini dell'opponibilità "ultra partes", alla trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659 n. 2 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24526 del 09/08/2022 (Rv. 665393 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2659
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Omessa menzione della relativa pertinenza nella nota di trascrizione – Cass. n. 1471/2022Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - accessori, frutti e pertinenze - Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Vendita di immobile - Omessa menzione della relativa pertinenza nella nota di trascrizione - Successive alienazione e trascrizione della sola pertinenza - Conseguenze.
In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l’autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l’acquisto dell’immobile pertinenziale contro l’alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1471 del 18/01/2022 (Rv. 663769 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818
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Rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale – Cass. n. 376/2021Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento – divisione - Separazione personale dei coniugi - Effetti sul regime della comunione legale - Acquisto immobiliare operato da uno solo di essi dopo la separazione - Regime - Opponibilità ai terzi - Condizioni – Fattispecie -Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - domande giudiziarie - In genere.
Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio. (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l'acquisto di un immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 376 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0159, Cod_Civ_art_0162, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_2647, Cod_Civ_art_2659 …...
Trascrizione della domanda giudiziale – Cass. n. 29248/2020Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - Trascrizione della domanda giudiziale - Modalità di rinnovazione della trascrizione - Art. 2668 bis, comma 5, c.c. - Interpretazione.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2668 bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29248 del 22/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2668_2, Cod_Civ_art_2668_3
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Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - nota di trascrizione - omissioni od inesattezze - Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20543 del 30/07/2019 (Rv. 654894 - 01)Omissioni o inesattezze della nota di trascrizione relativamente ai dati catastali - Invalidità della nota - Condizioni - Fattispecie.
In tema di trascrizione, ai sensi dell'art. 2665 c.c. l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili - e a "fortiori" l'indicazione di dati catastali non corretti - determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione solo se induca incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sempre che non sia consentito individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del contratto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva dichiarato la nullità della nota di trascrizione relativa ad un capannone perché identificato con i soli dati catastali del terreno su cui insisteva, sebbene la sua ubicazione e consistenza fossero chiaramente desumibili dal quadro D della medesima nota).
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20543 del 30/07/2019 (Rv. 654894 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2665 …...
Opponibilità di una servitù ai terzi - Cass. Ord. 17026/2019Servitu' - prediali - costituzione del diritto - opponibilità al terzo - Compravendita di terreni - Costituzione di servitù - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Condizioni – Specifica menzione dell'esistenza della servitù nella nota di trascrizione – Necessità – Conoscenza oggettiva o soggettiva – Irrilevanza.
Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019 (Rv. 654615 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_1027 …...
Negozio costitutivo di servitù - Cass. Sent. 16853/2019Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - atti e contratti relativi a diritti reali - Servitù – Costituzione contestuale ad un contratto di compravendita - Nota distinta - Necessità - Esclusione - Nota unica - Sufficienza.
Affinché il negozio costitutivo di servitù, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, possa considerarsi validamente trascritto, non occorre che la trascrizione di esso venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell'unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della costituzione della servitù e che le indicazioni ivi riportate consentano di individuare, senza possibilità di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitù si riferisce.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 24/06/2019 (Rv. 654553 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659 …...
Atti relativi a beni immobili - procedimento - Inesatta indicazione del nome della persona nella nota di trascrizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7680 del 19/03/2019 Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - Inesatta indicazione del nome della persona nella nota di trascrizione - Registrazione nei confronti dell'acquirente ovvero di persona diversa dall'acquirente - Conseguenze - Differenza - Correzione successiva - Rilevanza - Esclusione.
L'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità della persona contro la quale si intendeva trascrivere comporta l'invalidità della trascrizione, rimanendo la stessa legalmente occulta nei confronti dei terzi, ove abbia prodotto la registrazione dell'atto nel conto di una persona diversa dall'acquirente - e non anche qualora l'annotazione sia avvenuta nel conto di colui al quale l’atto era correlato - poiché induce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., incertezza sulle persone, senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti "ex tunc", la successiva correzione dell'errore contenuto nella nota.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7680 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_2678, Cod_Civ_art_2680 …...
Atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi di atto trascritto - Condizioni - Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi di atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione – Necessità.
Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza che a nulla rilevi l'effettivo contenuto dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4726 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2665 …...
Atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4842 del 19/02/2019Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità.
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4842 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22419 del 13/09/2018 (Rv. 650474 - 01)Fallimento - Opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di vendita immobiliare - Presupposto - Prova.
L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del negozio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22419 del 13/09/2018 (Rv. 650474 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172 …...
Opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di vendita immobiliareFallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - in genere - Fallimento - Opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di vendita immobiliare - Presupposto - Prova. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 22419 DEL 13/09/2018
>>> L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del negozio.
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Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - nota di trascrizione - omissioni od inesattezze - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018Omissioni o inesattezze della nota di trascrizione - Invalidità - Condizioni - Incertezza sulle persone, sui beni o sulla natura dell’atto - Giudizio di fatto - Conseguenze.
In forza dell'art. 2665 c.c. non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato di incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018
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Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - nota di trascrizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11687 del 14/05/2018Fabbricato oggetto di variazione e ancora privo di identificativo catastale - Contenuto essenziale della nota - Determinazione.
Riguardo ai fabbricati per i quali sia stata presentata una denuncia di variazione e che non abbiano ancora ottenuto l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati catastali con cui l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma è sufficiente che essa indichi il numero e l'anno di protocollo della suddetta denuncia di variazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11687 del 14/05/2018
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - contrattuale – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21024 del 18/10/2016Clausole delimitative di poteri e facoltà dei singoli condomini sulle proprietà esclusive - Natura - Servitù reciproche - Conseguenze - Opponibilità ai successivi acquirenti - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza.
La previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino, va ricondotta alla categoria delle servitù atipiche e non delle obbligazioni "propter rem", difettando il presupposto dell'"agere necesse" nel soddisfacimento d'un corrispondente interesse creditorio; ne consegue che l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l'indicazione, nella nota di trascrizione, delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21024 del 18/10/2016
CONDOMINIO
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regolamento di condominio - contrattuale Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014Clausole di servitù reciproca - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza - Fondamento. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014
In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.
Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1138Cod. Civ. art. 2659Cod. Civ. art. 2665
CONDOMINIO
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Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - nota di trascrizione - omissioni od inesattezze – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 08/02/2013Pignoramento immobiliare - Erroneità della data di nascita del debitore risultante dal titolo d'acquisto dei beni pignorati e dalle note di trascrizione - Acquisto da parte di terzi trascritto nei confronti del debitore correttamente identificato - Inopponibilità al creditore pignorante - Sussistenza - Fondamento.
In tema di espropriazione immobiliare, non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente, l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 08/02/2013
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Associazioni e fondazioni - Comitati - In genere - Titolarità diretta di rapporti patrimoniali relativi a beni mobili e immobili – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6032 del 23/06/1994Sussistenza - Attribuzione di beni immobili - Disciplina della trascrizione e mancata previsione dell'autorizzazione ex art. 17 cod. civ. - Ininfluenza.
Le associazioni ed i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili, non ostando a quest'ultima attribuzione ne' la disciplina della pubblicità immobiliare - in quanto l'art. 2659 cod. civ. (nel testo modificato con la legge n. 52 del 1985) (secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute) deve ritenersi applicabile anche ai comitati che non abbiano conseguito il riconoscimento, stante l'identità di situazioni giuridiche - ne' la mancata previsione dell'autorizzazione governativa agli acquisti, richiesta, invece, per le persone giuridiche, dall'art. 17 cod. civ., in quanto tale mancanza va coordinata col disposto dell'art. 37, stesso codice, che non distingue tra mobili e immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto, e si giustifica col rilievo che la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell'autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6032 del 23/06/1994
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