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2647. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.

Art.2647. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.

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Documenti collegati:

Annotazione a margine dell'atto di matrimonio – Cass. n. 17207/2021
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Convenzioni matrimoniali - Comunione degli utili e degli acquisti anteriore alla l. n. 151 del 1975 - Opponibilità ai terzi - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Condizione necessaria e sufficiente - Fattispecie.   L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151 del 1975, è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'inopponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale prevedente la comunione dei beni dei coniugi, stipulata anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, sebbene regolarmente trascritta nei registri immobiliari, perché non annotata a margine dell'atto di matrimonio). Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17207 del 16/06/2021 (Rv. 661917 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0262, Cod_Civ_art_2647   corte cassazione 17207 2021 …...
Rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale – Cass. n. 376/2021
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento – divisione - Separazione personale dei coniugi - Effetti sul regime della comunione legale - Acquisto immobiliare operato da uno solo di essi dopo la separazione - Regime - Opponibilità ai terzi - Condizioni – Fattispecie -Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - domande giudiziarie - In genere. Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio. (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l'acquisto di un immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 376 del 13/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0159, Cod_Civ_art_0162, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_2647, Cod_Civ_art_2659 …...

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