Skip to main content

2585. Oggetto del brevetto.

Art.2585. Oggetto del brevetto.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali - Cass. n. 34537/2019
Procedura di appalto pubblico - Acquisizione della documentazione relativa all'invenzione - Predivulgazione - Esclusione - Condizioni - Fondamento. In tema di segretezza del brevetto, ove i documenti relativi all'invenzione siano acquisiti nel corso di una procedura di appalto pubblico, il vincolo di segretezza incombente sui terzi che vengano a conoscenza delle caratteristiche del trovato non opera se la segretezza non sia stata palesata dal titolare, tenuto conto, da una parte, che, a differenza dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il disposto dell'art. 8, comma 5, lett. d), del d.P.R. n. 352 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), concernente la possibilità di sottrarre all'accesso i documenti detenuti dalla P.A. per la tutela anche di interessi industriali e commerciali, non può implicare l'assoluta operatività del vincolo anche nel caso in cui gli aventi diritto manchino di manifestare una volontà di secretazione, e, dall'altra, che l'art. 6-bis del r.d. n. 1127 del 1939 (e ora l'art. 98 c.p.i.) condiziona il diritto alla segretezza delle informazioni aziendali all'adozione da parte di chi ne ha il controllo di misure adeguate a mantenere il segreto, con ciò implicando, anzitutto, che i soggetti che acquisiscono le informazioni riservate siano resi edotti della volontà del titolare di conservarle tali. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34537 del 27/12/2019 (Rv. 656615 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2585 corte cassazione 34537 2019 …...
Beni - immateriali - brevetti - novità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12510 del 17/06/2015
Novità intrinseca - Caratteri - Nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti - Associazione e coordinamento ai fini di un nuovo risultato industriale - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12510 del 17/06/2015 In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il brevetto di un procedimento di ossidazione di fanghi e liquami con ossigeno puro a mezzo di eiettori per la miscelazione liquido liquido fosse valido pur in ragione della presenza di due sole note di originalità che, combinate con altri aspetti di pubblico uso e dominio, lo rendevano suscettibile di tutela nel suo complesso). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12510 del 17/06/2015   …...
Beni immateriali - brevetti (proprieta industriale) - nullita - azione di nullita di un brevetto - eccezione del convenuto circa l'invalidita dei brevetti dell'attore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971
Previa consulenza tecnica sulla novita ed industrialita dei brevetti dell'attore - legittimita.* Proposta dall'attore, in base ai propri brevetti, Azione di nullita di un successivo brevetto conseguito dal convenuto e di contrapposizione dei relativi prodotti, ove il convenuto deduca, a sua volta, l'invalidita dei brevetti ottenuti dall'attore, il giudice legittimamente dispone consulenza tecnica diretta ad accertare la novita e l'industrialita dei brevetti dell'attore, riservandosi di esaminare le eccezioni del convenuto solo in caso di risposta affermativa al quesito.* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971   …...
Beni immateriali - brevetti (proprieta industriale) - nullita – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971
Azione di nullita di un brevetto - eccezione del convenuto circa l'invalidita dei brevetti dell'attore - previa consulenza tecnica sulla novita ed industrialita dei brevetti dell'attore - legittimita.* Proposta dall'attore, in base ai propri brevetti, Azione di nullita di un successivo brevetto conseguito dal convenuto e di contrapposizione dei relativi prodotti, ove il convenuto deduca, a sua volta, l'invalidita dei brevetti ottenuti dall'attore, il giudice legittimamente dispone consulenza tecnica diretta ad accertare la novita e l'industrialita dei brevetti dell'attore, riservandosi di esaminare le eccezioni del convenuto solo in caso di risposta affermativa al quesito.* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello