Art.2553. Divisione degli utili e delle perdite.
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Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato - Cass. n. 26273/2020Associazione in partecipazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri – Fattispecie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite.)
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26273 del 18/11/2020 (Rv. 659445 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2553
Associazione in partecipazione
Contratto
corte
cassazione
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Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Cass. n. 25221/2020Associazione in partecipazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Distinzione dal contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili dell'impresa - Criteri – Fattispecie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - caratteri del rapporto individuale - rapporto del socio In genere.
La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante).
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 25221 del 10/11/2020 (Rv. 659541 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2553, Cod_Civ_art_2549
Associazione in partecipazione
Contratto
corte
cassazione
25221
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associazione in partecipazione - utili e perdite - Cass. n. 12816/2016partecipazione - carattere sinallagmatico fra le attribuzioni dei contraenti - Effetti - Nascita di un nuovo soggetto - Esclusione - Obbligo dell'associante di attribuire all'associato una somma pari all'apporto ed alla quota di utili - Decorrenza - Dalla conclusione dell'affare con esito positivo.
Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante, sicché soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, che può unicamente pretendere, una volta che l'affare sia concluso con esito positivo, la liquidazione ed il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'apporto ed alla quota spettante degli utili.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12816 del 21/06/2016
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Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10840 del 25/05/2016Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Idoneità a impedire termini di decadenza - Fondamento - Fattispecie.
Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un'autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l'interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato, sicché la proposizione del ricorso è idonea ad impedire il maturare di termini di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva pertanto ritenuto evitata la decadenza di cui all'art. 2553 c.c. per l'impugnazione di delibera di esclusione di un socio da una cooperativa).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10840 del 25/05/2016
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Associazione in partecipazione - utili e perdite - partecipazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011 (ter)Carattere sinallagmatico tra le attribuzioni dei contraenti - Effetti - Nascita di un nuovo soggetto - Esclusione - Obbligo dell'associante di attribuire all'associato la sua quota di utili e restituirgli l'apporto - Sussistenza - Clausola contemplante l'attribuzione all'associato di una quota degli incrementi patrimoniali - Contenuto atipico - Conseguenze.
Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 e segg. cod. civ., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011
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Associazione in partecipazione - utili e perdite - partecipazione - agli utili e non alle perdite – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2960 del 02/08/1975Cointeressenza del lavoratore non subordinato - configurabilita - diritto dello stesso ad una percentuale sul prezzo di vendita dei prodotti - liceita.
Nell'attivita lavorativa prestata in favore dell'impresa, senza vincolo di dipendenza e senza garanzia di guadagno, e configurabile, nel concorso dei requisiti di cui all'art 2549 cod civ, una associazione in partecipazione, ovvero, qualora sia prevista una partecipazione ai soli profitti e non anche alle perdite, una cointeressenza (art 2554 cod civ), pur sempre disciplinata dalle norme sull'associazione; in entrambe le ipotesi, la partecipazione agli utili puo consistere nel diritto ad una percentuale sul prezzo di vendita dei prodotti, relativamente ai quali l'associato ha fornito la sua opera.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2960 del 02/08/1975
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