Skip to main content

2552. Diritti dell'associante e dell'associato.

Art.2552. Diritti dell'associante e dell'associato.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Diritti dei contraenti - Obbligo di rendiconto dell'associante - Contenuto - Criteri di redazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11532 del 30/04/2024 (Rv. 671114-01)
Forme del bilancio civilistico - Principio di cassa - Mancato pagamento di crediti - Rilevanza - Conseguenze. In tema di associazione in partecipazione, il rendiconto che l'associante è tenuto a predisporre deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo, e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa, sicché gli eventi successivi al sorgere di un credito, e in particolare il suo mancato incasso, devono trovare ivi rappresentazione, in quanto incidono sul risultato finale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11532 del 30/04/2024 (Rv. 671114-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_2426 …...
Mancato perseguimento da parte dell'associante – Cass. n. 20159/2022
Associazione in partecipazione - diritti dei contraenti - in genere - Autonomia dell'associante - Limitazioni - Rendiconto - Fini cui l'attività d'impresa o di gestione è preordinata - Mancato perseguimento da parte dell'associante - Risoluzione per inadempimento - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.   In tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo; ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione relativo ad immobili da costruire, ritenendo che le parti non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell'affare, mentre il mancato inoltro del rendiconto non costituiva inadempimento grave dell'associante, in quanto lo stesso aveva messo a disposizione documentazione ritenuta equipollente, consistente nei propri bilanci ed allegati contabili). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20159 del 22/06/2022 (Rv. 664978 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455   Corte Cassazione 20159 2022 …...
Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato - Cass. n. 26273/2020
Associazione in partecipazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri – Fattispecie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite.) Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26273 del 18/11/2020 (Rv. 659445 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2553 Associazione in partecipazione Contratto corte cassazione 26273 2020 …...
Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Cass. n. 25221/2020
Associazione in partecipazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Distinzione dal contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili dell'impresa - Criteri – Fattispecie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - caratteri del rapporto individuale - rapporto del socio In genere. La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante). Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 25221 del 10/11/2020 (Rv. 659541 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2553, Cod_Civ_art_2549 Associazione in partecipazione Contratto corte cassazione 25221 2020 …...
associazione in partecipazione - utili e perdite - Cass. n. 12816/2016
partecipazione - carattere sinallagmatico fra le attribuzioni dei contraenti - Effetti - Nascita di un nuovo soggetto - Esclusione - Obbligo dell'associante di attribuire all'associato una somma pari all'apporto ed alla quota di utili - Decorrenza - Dalla conclusione dell'affare con esito positivo. Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante, sicché soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, che può unicamente pretendere, una volta che l'affare sia concluso con esito positivo, la liquidazione ed il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'apporto ed alla quota spettante degli utili. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12816 del 21/06/2016  corte cassazione 12816 2016 …...
cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
Domanda di rendiconto - Accoglimento - Validità del contratto - Accertamento implicito - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013 Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull'accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 cod. civ., precludesse la questione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013   …...
Associazione in partecipazione - utili e perdite - partecipazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011 (ter)
Carattere sinallagmatico tra le attribuzioni dei contraenti - Effetti - Nascita di un nuovo soggetto - Esclusione - Obbligo dell'associante di attribuire all'associato la sua quota di utili e restituirgli l'apporto - Sussistenza - Clausola contemplante l'attribuzione all'associato di una quota degli incrementi patrimoniali - Contenuto atipico - Conseguenze. Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 e segg. cod. civ., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello