Art.2053. Rovina di edificio.
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Proprieta' fondiaria: estensione - rovina di edificio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3092 del 02/02/2024 (Rv. 670082-01)Appalto (contratto di) - responsabilita' - del committente - Rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto - Rapporti tra gli artt. 840 e 2053 c.c. - Criteri di distinzione - Fondamento.
In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive più o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltà di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi è alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltà dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attività di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltà proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilità del proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3092 del 02/02/2024 (Rv. 670082-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_2053 …...
Responsabilita' civile - rovina di edificio - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34401 del 11/12/2023 (Rv. 669577 - 01)Responsabilità ex art. 2053 c.c. - Specialità rispetto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. - Natura oggettiva - Sussistenza - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che, in relazione ai danni provocati ad un capannone da un incendio, aveva escluso la responsabilità della società proprietaria dell'immobile confinante, già concesso in locazione finanziaria ad altro soggetto, in cui si era sviluppato l'evento incendiario, considerato alla stregua di caso fortuito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34401 del 11/12/2023 (Rv. 669577 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2053, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilità per rovina di edificio – Cass. n. 5368/2023Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica - Responsabilità per rovina di edificio - Cumulo del risarcimento in forma specifica col risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per rovina di edificio, il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando per l'una o l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5368 del 21/02/2023 (Rv. 666947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2053, Cod_Civ_art_2058
Corte
Cassazione
5368
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Caduta del tetto di un edificio fatiscente – Cass. n. 36718/2021Responsabilità civile - rovina di edificio - in genere - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Caduta del tetto di un edificio fatiscente - Danno da rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - Configurabilità - Ragioni - Inapplicabilità della norma in ragione dell'inagibilità dell'immobile - Esclusione - Vizio di sussunzione - Sussistenza.
Incorre nel vizio di sussunzione il giudice di merito che, in ragione dell'inagibilità dell'immobile, escluda in ogni caso la configurabilità di un danno ai sensi dell'art. 2053 c.c. tenuto conto che la caduta del tetto dell'immobile - come nella specie - anche se fatiscente, costituisce una fattispecie di danno da rovina di edificio in quanto l'evento lascia il cespite esposto alle intemperie e, dunque, in una condizione diversa da quella precedente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36718 del 25/11/2021 (Rv. 663187 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2053, Cod_Civ_art_1223
Corte
Cassazione
36718
2021 …...
Responsabilita' del committente – Cass. n. 7027/2021Appalto (contratto di) - responsabilita' - del committente - Danni derivanti da attività di escavazione - Responsabilità del proprietario del fondo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore. proprieta' - fondiaria: estensione - responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori
La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2053 …...
Responsabilita' civile - rovina di edificio - prova liberatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9694 del 26/05/2020 (Rv. 657691 - 01)Rapporti con la responsabilità per cose in custodia - Prova liberatoria - Contenuto.
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9694 del 26/05/2020 (Rv. 657691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2053, Cod_Civ_art_2051 …...
Responsabilità civile - rovina di edificio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015Canale di proprietà comunale - Bene compreso nell'acquedotto di proprietà comunale - Regime del demanio idrico - Straripamento - Applicabilità dell'art. 2053 cod. civ. - Sussistenza - Applicabilità degli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015
Gli acquedotti di proprietà comunale, che comprendono anche i canali destinati allo scorrimento delle acque per l'irrigazione, sono soggetti, in base al combinato disposto degli artt. 822, secondo comma, e 824 cod. civ., al regime del demanio idrico, sicché, in caso di rovina dei relativi argini, è applicabile esclusivamente l'art. 2053 cod. civ. e non gli artt. 915, 916 e 917, che disciplinano le acque private.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015
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Responsabilità civile - rovina di edificio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015Canale di proprietà comunale - Bene compreso nell'acquedotto di proprietà comunale - Regime del demanio idrico - Straripamento - Applicabilità dell'art. 2053 cod. civ. - Sussistenza - Applicabilità degli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. - Esclusione.
Gli acquedotti di proprietà comunale, che comprendono anche i canali destinati allo scorrimento delle acque per l'irrigazione, sono soggetti, in base al combinato disposto degli artt. 822, secondo comma, e 824 cod. civ., al regime del demanio idrico, sicché, in caso di rovina dei relativi argini, è applicabile esclusivamente l'art. 2053 cod. civ. e non gli artt. 915, 916 e 917, che disciplinano le acque private.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015 …...
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - di costruzione ; fondi a dislivello – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione del medesimo - Rovina - Responsabilità ex art. 2053 cod. civ..
La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia d'origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo, che risponde ex art. 2053 cod. civ. dei danni cagionati dalla sua rovina.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005
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