Amministrazione pubblica - Danni causati da cani randagi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16788 del 23/06/2025 (Rv. 675020 - 01)Responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. - Onere probatorio del danneggiato - Colpa della P.A. - Nesso di causa - Criterio c.d. della concretizzazione del rischio - Ammissibilità.
La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16788 del 23/06/2025 (Rv. 675020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilita' civile - proprieta' di animali - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023 (Rv. 669468 - 01)Urto tra veicolo e animale - Concorso (e non prevalenza) tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Limiti.
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023 (Rv. 669468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054 …...
domanda giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 02)Interpretazione e qualificazione giuridica - Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito - Applicabilità dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. - Questione di qualificazione giuridica della domanda - Esclusione - Individuazione della norma applicabile - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito – Cass. n. 12159/2023Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito ex art. 2043 c.c. - Presupposti - Insussistenza di controversia sulla qualifica in primo grado - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023 (Rv. 667585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
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Cassazione
12159
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Incidente stradale tra veicolo e animale selvatico – Cass. n. 11107/2023Responsabilita' civile - proprieta' di animali - Incidente stradale tra veicolo e animale selvatico - Responsabilità ex art. 2052 c.c. - Presupposti - Onere della prova incombente sul conducente danneggiato - Oggetto.
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023 (Rv. 667405 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054
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Responsabilità per i danni causati da cani randagi – Cass. n. 3737/2023Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - in genere - Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ASL, alle quali la l.r. Campania n. 16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3737 del 08/02/2023 (Rv. 666745 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
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Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici – Cass. n. 3745/2023Responsabilità' civile - proprietà' di animali - in genere - Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Provincie - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione ai sensi dell'art. 2043 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3745 del 08/02/2023 (Rv. 666741 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
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Responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale – Cass. n. 16550/2022Responsabilità civile - proprietà di animali - Urto tra veicolo e animale - Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Conseguenze - Conducente danneggiato - Mancato superamento della presunzione di responsabilità per entrambi i soggetti - Proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c..
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c. c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022 (Rv. 665057 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056
Corte
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16550
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Danni causati da cani randagi – Cass. n. 9621/2022Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Danni causati da cani randagi - Onere della prova gravante sulle parti - Contenuto.
In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022 (Rv. 664453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697
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9621
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Sinistro avvenuto all’interno di un Parco nazionale – Cass. n. 2502/2022Responsabilità civile - proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Sinistro avvenuto all’interno di un Parco nazionale - Titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. - Legittimazione passiva dell'ente Parco - Sussistenza - Legittimazione passiva della Regione - Esclusione - Fondamento.
In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente ”lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del 27/01/2022 (Rv. 663865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
Corte
Cassazione
2502
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Responsabilità per i danni causati da cani randagi – Cass. n. 32884/2021Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali. (Nella specie, la S.C., con riferimento alla l.r. Sicilia n. 15 del 2000, ha affermato che l’attività di cattura e di affidamento a servizi sanitari pubblici dei cani randagi spetta ai Comuni, i quali rispondono quindi dei danni causati dai cani stessi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021 (Rv. 662964 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
Corte
Cassazione
32884
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Danni cagionati dalla fauna selvatica – Cass. n. 8206/2021Responsabilita' civile - proprieta' di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Criterio di imputazione di responsabilità ex art. 2052 c.c. - Concorso con quello di cui all'art. 2043 c.c. - Configurabilità - Individuazione, rispettivamente, degli enti pubblici legittimati ad essere convenuti con l'azione risarcitoria e della consistenza dell'onere probatorio gravante sull'attore danneggiato.
In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021 (Rv. 660989 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2043 …...
Danno causato da animale - Azione ex art. 2052 c.c. - Cass. n. 13848/2020Responsabilità' civile - proprietà' di animali - Danno causato da animale - Azione ex art. 2052 c.c. - Legittimazione passiva della Regione - Rivalsa della stessa contro altro ente - Ammissibilità - Conseguenze – Contenuto - responsabilita' civile - solidarieta' - regresso .
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., la Regione convenuta, in quanto legittimata passiva, qualora reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, può - anche in quello stesso giudizio - agire in rivalsa contro detto ente, da essa indicato come effettivo responsabile e, in quest'ultimo caso, possono assumere rilievo - limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente - tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della medesima delega (anche sotto il profilo dell'assegnazione di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in questa ottica), così come ogni questione relativa al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 (Rv. 658298 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100
corte
cassazione
13848
2020 …...
Responsabilità' civile - proprietà' di animali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020 (Rv. 657745 - 01)Danno cagionato da animale - Responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore - Alternatività - Sussistenza - Concorso con la responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell'utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020 (Rv. 657745 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052 …...
Responsabilita' civile - proprieta' di animali – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 (Rv. 657572 - 03)Danni da fauna selvatica - Ente responsabile dei danni - Individuazione - Legittimazione esclusiva della Regione - Sussistenza - Rivalsa nei confronti di altro ente - Condizioni.
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 (Rv. 657572 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052 …...
Responsabilita' civile - proprieta' di animali – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 (Rv. 657572 - 02)Danni da fauna selvatica - Ripartizione degli oneri probatori - Prova liberatoria - Caso fortuito - Contenuto.
In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 (Rv. 657572 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilita' civile - proprieta' di animali – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 (Rv. 657572 - 01)Danni cagionati dalla fauna selvatica - Risarcibilità da parte della P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. - Fondamento.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 (Rv. 657572 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2043 …...
Responsabilita' civile - proprieta' di animali – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv. 657005 - 01)Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. - Fondamento - Entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Irrilevanza - Onere probatorio - Contenuto - Obbligo di predisporre dispositivi specifici - Sussistenza - Presupposti.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A. non ex art_ 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art_ 2043 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art_ 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv. 657005 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2043
RESPONSABILITA' CIVILE
PROPRIETA' DI ANIMALI
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Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Danni subiti dagli allievi più esperti - Responsabilità del gestore ex art. 2052 c.c. - Conseguenze in merito alla prova liberatoria - responsabilità' civile - proprietà' di animali - In genere.
Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019
Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697 …...
Proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c. - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019Responsabilità civile - proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Onere probatorio - Fattispecie.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto la domanda, proposta contro la regione, di risarcimento dei danni provocati dall'aggressione di un coltivatore diretto da parte di un cinghiale proveniente da una confinante oasi naturale, non potendo essere pretese la recinzione o la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, e non essendo stato provato che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà vicine anche se adeguatamente protette ovvero teatro di precedenti incidenti.). sul presupposto dell'omessa recinzione idonea ad evitare lo sconfinamento degli animali dal perimetro boschivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019
Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2043 …...
Amministrazione pubblica in genere - danni cagionati dagli animali randagi - responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2052 c.c. Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - danni cagionati dagli animali randagi - responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2052 c.c. - esclusione - responsabilità ex art. 2043 c.c. - configurabilità - onere probatorio relativo – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018
La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il Comune convenuto per il danno subito dall'attore a causa dell'impatto tra la propria auto e un cane randagio verificatosi "assai fuori" dal centro abitato, senza accertare se, oltre che prevedibile, l'evento fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - interesse ad appellare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018Domanda di risarcimento danni cagionati da animali – Prospettazione della responsabilità del convenuto sia quale proprietario che quale fruitore dell’animale - Accoglimento della domanda in base ad uno dei titoli di responsabilità indicati - Impugnazione incidentale dell'attore vittorioso per avvalersi del titolo non esaminato – Necessità – Esclusione – Obbligo di pronuncia del giudice di appello – Sussistenza - Condizioni.
In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018
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Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15167 del 20/06/2017 Danni causati da cani randagi - Responsabilità solidale dei comuni e delle ASL - Sussistenza.
Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 3, lett. a), della l.r. Lazio n. 34 del 1997, sussiste la responsabilità solidale del comune e della Asl competenti per i danni causati a terzi da cani randagi dei quali tali enti non abbiano assicurato la cattura e la custodia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15167 del 20/06/2017
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Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12495 del 18/05/2017Danni causati da cani randagi - Responsabilità dell'ente a cui è attribuito per legge il compito della cattura e custodia dei cani vaganti - Sussistenza - Soggetto cui sono attribuiti per legge generici compiti di prevenzione del randagismo - Esclusione.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12495 del 18/05/2017
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Responsabilità civile - proprietà di animali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12808 del 19/06/2015Danni da fauna selvatica - Ente responsabile - Regione - Esclusione - Provincia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12808 del 19/06/2015
La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo, la cui responsabilità non poteva essere derivata sulla base del solo impegno a far fronte agli oneri finanziari per il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Abbruzzi 24 giugno 2003, n. 10).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12808 del 19/06/2015
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responsabilità civile - proprietà di animali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014Danno cagionato da animali - Responsabilità - Mero rapporto di proprietà o uso dell'animale e nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento dannoso - Rilevanza - Necessità del comportamento (anche omissivo) del responsabile - Esclusione - Incidenza del caso fortuito sul nesso causale - Ripartizione dell'onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014
Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014
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Responsabilità civile - proprietà di animali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014Danni alla circolazione stradale provocati da animali selvatici - Omessa predisposizione di cautele necessarie a impedire l'evento - Criterio di imputazione di responsabilità tra gli enti preposti alla tutela del territorio - Fattispecie.
La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all'ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ravvisato la corresponsabilità della Regione siciliana - sebbene la stessa avesse delegato legislativamente alle Province regionali i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna - in ragione di non meglio precisati "compiti di coordinamento" ad essa spettanti, senza verificare se l'adozione di misure di contenimento, idonee a scongiurare l'evento dannoso, potesse compiersi dalla Regione attraverso l'esercizio di poteri di controllo e sostitutivi).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014
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