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2042. Carattere sussidiario dell'azione.

Art.2042. Carattere sussidiario dell'azione.

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Documenti collegati:

Obbligazioni - arricchimento senza causa - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025 (Rv. 674697 - 01)
Enti locali - Impegno di spesa attivato dal funzionario in violazione dello schema procedimentale - Conseguenze - Rapporto obbligatorio diretto con il funzionario inadempiente - Esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale - Esclusione - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Presupposti. In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025 (Rv. 674697 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - carattere sussidiario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 10/04/2024 (Rv. 670774-01)
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - Inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva - Adempimento spontaneo della controprestazione dell’obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva non avveratasi - Azione di arricchimento - Proponibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un'obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi, è proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento in ragione dell'inefficacia ab origine del titolo contrattuale, che rende priva di giustificazione l'attribuzione patrimoniale per fatto non imputabile al contraente adempiente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rilevato il mancato avveramento di una delle condizioni sospensive a cui era subordinato il contratto, aveva rigettato la domanda di adempimento proposta in via principale e dichiarato inammissibile l'azione di arricchimento, proposta in via subordinata, rilevando la sussistenza, tra le parti, di un contratto valido, ancorché inefficace). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 10/04/2024 (Rv. 670774-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623-01)
Carattere sussidiario - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Presupposti - Fattispecie. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all'azione ex art. 2932 c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell'azione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623-01)
Carattere sussidiario - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Presupposti - Fattispecie. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all'azione ex art. 2932 c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell'azione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Obbligazioni - arricchimento senza causa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 (Rv. 670225-01)
Azione nei confronti del funzionario ex art. 191, comma 4, T.U.E.L. - Condizioni - Delibera priva dell'impegno contabile e sua registrazione - Sussistenza - Estensione del principio in caso di rispetto di tali requisiti e nullità del contratto per difetto di forma scritta - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento. L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 (Rv. 670225-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Nascenti dalla legge - ingiustificato - arricchimento (senza causa) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 16/02/2024 (Rv. 670318-01)
Carattere sussidiario - Azione generale di arricchimento - Esperibilità di azione risarcitoria nei confronti di soggetto diverso dall'arricchito - Difetto di sussidiarietà - Fattispecie. Il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato ammissibile l'azione d'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale per il pagamento del residuo prezzo del contratto di cessione di quota latte, in ragione della riconosciuta esperibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima, previsto quale condizione sospensiva per il pagamento del prezzo). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 16/02/2024 (Rv. 670318-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447 - 01)
Ingiustificato arricchimento (senza causa) - carattere sussidiario - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Presupposti - Fattispecie. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Obbligazioni in genere Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20521 del 17/07/2023 (Rv. 668377 - 01)
Nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione. L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20521 del 17/07/2023 (Rv. 668377 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 …...
Spese sostenute per migliorie della casa coniugale – Cass. n. 4909/2023
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - in genere - Spese sostenute per migliorie della casa coniugale - Domanda di rimborso di uno dei coniugi - Azione di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Ragioni - Decesso del coniuge arricchito - Irrilevanza.   L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023 (Rv. 666926 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042, Cod_Civ_art_1150, Cod_Civ_art_192   Corte Cassazione 4909 2023 …...
Azione di arricchimento proposta in via subordinata – Cass. n. 14944/2022
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.   L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sul presupposto che la stessa fosse stata esercitata in via subordinata rispetto ad un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, mentre invece nessuna azione contrattuale era stata esercitata nei riguardi delle parti destinatarie dell'azione ex art. 2041 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022 (Rv. 664823 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042   Corte Cassazione 14944 2022 …...
Opere compiute dal convivente "more uxorio" a sue spese sull'immobile di proprietà del partner – Cass. n. 5086/2022
Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - opere del terzo con materiali propri - ritenzione delle opere - Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Opere compiute dal convivente "more uxorio" a sue spese sull'immobile di proprietà del partner - Cessazione della convivenza - Azione ex art. 936 c.c. e corrispondente obbligo di indennizzo a carico del proprietario dell'immobile - Non configurabilità - Azione generale di arricchimento senza causa da parte del depauperato - Sussistenza - Condizioni.   In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell’entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5086 del 16/02/2022 (Rv. 663923 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0936, Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042   Corte Cassazione 5086 2022 …...
Indennizzo attribuito con sentenza – Cass. n. 2040/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) -Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Arricchimento senza causa - Indennizzo attribuito con sentenza - Operazione imponibile a fini IVA - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.   L'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando, così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2040 del 25/01/2022 (Rv. 663661 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042   Corte Cassazione 2040 2022 …...
Forniture e servizi senza l'osservanza del procedimento contabile - Cass. n. 5665/2021
Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - Enti locali- Forniture e servizi senza l'osservanza del procedimento contabile-  Conseguenze - Contraente privato fornitore- Azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente - Esclusione - Azione di indebito arricchimento in via surrogatoria "utendo iuribus" dell'amministratore debitore - Esperibilità - Oneri probatori. In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus” dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5665 del 02/03/2021 (Rv. 660732 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042, Cod_Civ_art_2900, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Cass. n. 13283/2020
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale a corsi di specializzazione anteriori al 1983, a partire dal 1983 e dopo il 1991 - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento. In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13283 del 01/07/2020 (Rv. 658375 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 corte cassazione 13283 2020 …...
Obbligazioni - arricchimento senza causa - enti locali
Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - enti locali - impegno di spesa attivato dal funzionario in violazione dello schema procedimentale - conseguenze - rapporto obbligatorio diretto con il funzionario inadempiente - conseguenze in tema di esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale - riconoscimento del debito fuori bilancio – presupposti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018 In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018 …...
Ingiustificato arricchimento (senza causa) - carattere sussidiario - natura sussidiaria dell’azione
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - carattere sussidiario - natura sussidiaria dell’azione - portata - inammissibilità - presupposti - azioni esperibili verso soggetti diversi dall’arricchito - irrilevanza dell’esito dell’azione – fattispecie - pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018 L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018 …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018
Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione. L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018   …...
obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - carattere sussidiario – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007
Occupazione appropriativa - Risarcibilità del danno - Azione di ingiustificato arricchimento - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007 Posto che l'irreversibile trasformazione del fondo privato, che si configura quando entro i termini dell'occupazione legittima (che pur sia stata consentita dal proprietario) non sia stato emesso il decreto di espropriazione, legittima il proprietario a chiedere il risarcimento del danno, non è esercitabile, per difetto del presupposto di residualità, l'azione di ingiustificato arricchimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7331 del 13/04/2016
Presupposti - Fattispecie. In tema di azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile la mancanza ovvero l'ingiustizia della causa, allorché l'arricchimento (nella specie, l'assegnazione di un alloggio realizzato da una cooperativa edilizia) dipenda da un atto di disposizione volontaria (nella specie, la cessione, in favore dell'assegnatario, delle quote della società cooperativa), finché questo conservi la propria efficacia obbligatoria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7331 del 13/04/2016   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7331 del 13/04/2016
Presupposti - Fattispecie. In tema di azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile la mancanza ovvero l'ingiustizia della causa, allorché l'arricchimento (nella specie, l'assegnazione di un alloggio realizzato da una cooperativa edilizia) dipenda da un atto di disposizione volontaria (nella specie, la cessione, in favore dell'assegnatario, delle quote della società cooperativa), finché questo conservi la propria efficacia obbligatoria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7331 del 13/04/2016   …...
responsabilità civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991 - Ristoro del pregiudizio - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014 In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello Stato che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014 …...
pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 07/03/2014
Utilità dell'opera - Riconoscimento - Valutazione discrezionale dell'amministrazione beneficiaria nella persona dei suoi rappresentanti - Esclusività - Riconoscimento implicito - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di spesa pubblica sanitaria. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 07/03/2014 In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento nei confronti di una USL sul presupposto dell'insussistenza del riconoscimento, sia pure implicito, dell'"utilitas" da parte degli organi dell'ente pubblico effettivamente deputati a disporre la spesa sanitaria). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 07/03/2014 …...
Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9441 del 28/04/2011
Esperibilità della relativa azione nei confronti di una P.A. beneficata dall'attività lavorativa di un privato - Presupposti - Indennizzo ricavabile - Limiti - Carattere sussidiario dell'azione - Contenuto - Devoluzione alla giurisdizione dell'A.G.O. - Riferimento alle retribuzioni dei dipendenti pubblici per determinare l'arricchimento - Rilevanza - Esclusione. L'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. può essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito; tale azione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, né rileva, per escludere l'anzidetta qualificazione, il fatto che il privato, allo scopo di quantificare la portata dell'arricchimento, abbia fatto riferimento ad importi in qualche modo correlati alla retribuzione spettante ai dipendenti pubblici. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9441 del 28/04/2011   …...

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