Disposizioni generali - accettazione di eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)Accettazione dell'eredità (pura e semplice)
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0474, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0477, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0525 …...
Rinuncia all'eredità – Cass. n. 37827/2022Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all’eredità - in genere - Rinuncia all'eredità - Forma solenne - Revoca della rinuncia - Forma solenne - Necessità - Fondamento.
Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022 (Rv. 666667 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0525
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2022 …...
Pregiudizio derivante dall'accordo tra rinunciante e chiamati per rappresentazione – Cass. n. 24524/2021Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità' - Creditore del chiamato all'eredità - Pregiudizio derivante dall'accordo tra rinunciante e chiamati per rappresentazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia - non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24524 del 10/09/2021 (Rv. 662333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0524
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Accettazione dell'eredità - Irrevocabilità - Cass. n. 15663/2020Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - Accettazione dell'eredità - Irrevocabilità - Conseguenze - Retroattività della rinuncia all'eredità - Ambito applicativo - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredita' .
L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità. Vedi: Sez. 2, Sentenza n. 801 del 17/03/1972 (Rv. 356969 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980 (Rv. 408245 - 01).
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020 (Rv. 658738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0520
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredita' - impugnazione - in genere - Sez. 2 , Sentenza n. 6275 del 10/03/2017Giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore nel possesso dei beni ereditari – Deduzione di avvenuta rinuncia all’eredità – Domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, siccome intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 485 c.c. – Necessità – Esclusione – Fondamento.
Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito l’avvenuta rinuncia all’eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede.
Sez. 2 , Sentenza n. 6275 del 10/03/2017
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successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 13/02/2014Inserzione nel registro delle successioni - Effetti - Opponibilità dell'atto ai terzi - Mancato espletamento dell'incombente - Onere della prova - A carico dell'eccepiente - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 13/02/2014
L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 13/02/2014
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Riscontro del titolo di erede in base alle risultanze legali allo stato degli atti - Necessità e sufficienza - Condizioni - Fondamento - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16913 del 02/08/2011Revoca della rinuncia - Atto autonomo - Esclusione - Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante - Sussistenza - Accertamento - Criteri.
La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16913 del 02/08/2011
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16913 del 02/08/2011Revoca della rinuncia - Atto autonomo - Esclusione - Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante - Sussistenza - Accertamento - Criteri.
La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16913 del 02/08/2011
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008Presupposto - Chiamata all'eredità per rappresentazione - Conseguenze - Successione comprendente eredità rinunciata - Obbligo del chiamato di pagare l'imposta - Sussistenza - Impugnazione della rinuncia da parte del curatore fallimentare - Rilevanza - Esclusione.
In tema di imposta sulle successioni, secondo l'art .7 del d.lgs. n. 346 del 1990, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede; se si realizza ex art. 467 cod. civ., come nella specie, il fenomeno giuridico della rappresentazione (per avere l'ascendente rinunziato al diritto di accettare l'eredità), il discendente subentra al suo genitore quale chiamato all'eredità del nonno, divenendo soggetto passivo della imposta di successione, essendo irrilevante che la predetta rinuncia sia stata impugnata dal curatore sul presupposto che sia stata resa da un soggetto dichiarato fallito, in quanto il regime delle limitate incapacità di cui all'art. 46 legge fall. non priva il fallito dell'esercizio di un siffatto diritto di natura strettamente personale; ne consegue la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni in dipendenza della denuncia di successione, poiché il rinunciante deve essere ritenuto dotato di piena capacità di agire.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008Presupposto - Chiamata all'eredità per rappresentazione - Conseguenze - Successione comprendente eredità rinunciata - Obbligo del chiamato di pagare l'imposta - Sussistenza - Impugnazione della rinuncia da parte del curatore fallimentare - Rilevanza - Esclusione.
In tema di imposta sulle successioni, secondo l'art .7 del d.lgs. n. 346 del 1990, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede; se si realizza ex art. 467 cod. civ., come nella specie, il fenomeno giuridico della rappresentazione (per avere l'ascendente rinunziato al diritto di accettare l'eredità), il discendente subentra al suo genitore quale chiamato all'eredità del nonno, divenendo soggetto passivo della imposta di successione, essendo irrilevante che la predetta rinuncia sia stata impugnata dal curatore sul presupposto che sia stata resa da un soggetto dichiarato fallito, in quanto il regime delle limitate incapacità di cui all'art. 46 legge fall. non priva il fallito dell'esercizio di un siffatto diritto di natura strettamente personale; ne consegue la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni in dipendenza della denuncia di successione, poiché il rinunciante deve essere ritenuto dotato di piena capacità di agire.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5274 del 10/03/2006Decreto del tribunale di cessazione della curatela - Reclamo ai sensi dell'art. 747 cod. proc. civ. - Necessità - Reclamo al tribunale - Declaratoria di incompetenza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5274 del 10/03/2006
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003Esclusione - Condizioni - Beni erri - Possesso (o compossesso) materiale del chiamato - Inventario nel termine stabilito, ovvero rinunzia all' eredità - Omissione - Conseguenze - Erede puro e semplice, "ope legis" (art. 485 cod. civ.) - Configurabilità - Fondamento.
L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni erri di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Forma - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991Validità ed efficacia di fronte ai terzi della rinunzia all'eredità - Condizioni - Compimento dell'inventario - Necessità - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 519 cod. civ. costituiscono condizioni per la validità e l'efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all' eredità la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua iscrizione nel registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell'inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - rappresentazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4948 del 20/08/1980Presupposti - rinuncia dell'ascendente all'eredita’ - inclusione - fattispecie.*
Il fenomeno della rappresentazione (art 467 cod civ) - per il quale, nelle ipotesi di cui all'art 468 dello stesso codice, i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità - si verifica anche nel caso in cui tale ascendente rinunci all'eredità, giacche la regola secondo cui, in caso di rinunzia, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse fa salvo il diritto di rappresentazione. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la suprema Corte ha escluso per i ricorrenti la qualità di eredi della parte rimasta soccombente nel giudizio di merito e deceduta nelle more del giudizio di appello e conseguentemente la loro legittimazione a ricorrere).*
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4948 del 20/08/1980
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - effetti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980Domanda di adempimento proposta dal creditore del de cuius - legittimazione passiva del chiamato all'eredità - successiva rinuncia all'eredita’ di quest'ultimo - legittimazione passiva - persistenza.*
Il chiamato all'eredità, che abbia accettato con beneficio d'inventario, assume la qualità di erede, e, pertanto, salva l'opponibilità del limite di responsabilità intra vires hertis, e legittimato passivamente alla domanda di adempimento proposta dal creditore del de cuius. Tale legittimazione non viene meno per il caso di successiva rinuncia all'eredità, tenuto conto che questa non e ammessa da parte di chi abbia già accettato, ancorchè con l'indicato beneficio. ( V 801/72, mass n 356969; ( V 1280/65; ( V 112/64).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - rinunzia all'eredita’ - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2119 del 13/07/1974Rinunzia dietro corrispettivo a favore di un coerede - legittimità - effetti - perdita del diritto all'eredità e devoluzione della quota al coerede.*
Il negozio unilaterale di rinunzia all'eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto,che,non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, e idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2119 del 13/07/1974
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Giurisdizione civile - straniero- criteri di collegamento - controversie relative a successioni ereditarie - rinunzia all'eredità successiva all'inizio di un giudizio divisorio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968Determinazione della giurisdizione - efficacia - originaria mancanza nel rinunciante della titolarità di diritti ereditari - domanda di divisione di beni di una successione apertasi all'estero - eccezione di cittadinanza straniera del de cuius - proposizione della domanda anche nei confronti del cittadino italiano rinunciante all'eredità - criterio di collegamento - insussistenza.*
La rinunzia all'eredità successiva all'inizio del giudizio divisorio non può essere considerata, come fatto sopravvenuto, ininfluente, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.,sulla Determinazione della giurisdizione e della Competenza, perche essa, facendo venir meno nel chiamato la titolarità dei diritti eredità, ha effetto retroattivo alla data della apertura della successione, si che questo va considerato come soggetto che non ha mai assunto la qualità di parte in rapporti derivanti dalla successione. Ai fini, pertanto,della affermazione della competenza-giurisdizionale del giudice italiano a conoscere di una domanda di divisione dei beni caduti in una successione apertasi all'estero se venga eccepita la cittadinanza straniera del de cuius, non vale invocare come criterio di collegamento la circostanza che la domanda era diretta anche nei confronti di un cittadino italiano, se questo ha dichiarato di rinunciare ai diritti erri a lui spettanti.*
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968
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