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Disposizioni generali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)

Accettazione dell'eredità (pura e semplice)

L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0474, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0477, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0525