Matrimonio - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12121 del 08/05/2025 (Rv. 674719 - 01)Divorzio - obblighi - verso la prole - Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere di allegazione e dimostrazione - Contenuto - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12121 del 08/05/2025 (Rv. 674719 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_03161_2, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0337_3
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Adozione (dei minori d'eta') - art. 27 comma 3, della l n. 184 del 1983 - interesse del minore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12223 del 06/05/2024 (Rv. 671408-01)Conservazione dei rapporti con la famiglia d’origine - Fondamento - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.
In tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, della l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12223 del 06/05/2024 (Rv. 671408-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0333, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - condizioni - situazione di abbandono - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024 (Rv. 671086-01)Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983 - Conservazione del legame affettivo con la famiglia d'origine - Decisione del giudice - Collocazione temporale.
In tema di adozione del minore d'età, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata, data all'art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983 dalla sentenza n. 183 del 2023 della Corte cost., la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all'interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine, si può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, in quella dell'affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all'affidamento preadottivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024 (Rv. 671086-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0333 …...
Adozione (dei minori d’età) - condizioni - situazione di abbandono - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024 (Rv. 671086-02)Adozione del minore d'età - Interesse del minore - Conservazione del legame affettivo con la famiglia d'origine - Adeguata informazione e preparazione dei genitori adottanti - Necessità - Scopo.
In tema di adozione del minore d'età, la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all'interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine deve essere accompagnata da un'adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024 (Rv. 671086-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0333 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024 (Rv. 669959-01)Obblighi - verso la prole - in genere - Contributo al mantenimento dei figli - Bidimensionalità - Nel rapporto genitori e figli - Principio di uguaglianza - Aspetti rilevanti - Nel rapporto interno fra genitori - Principio di proporzionalità - Fattispecie.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024 (Rv. 669959-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0315_2 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34560 del 11/12/2023 (Rv. 669533 - 01)Famiglia - potestà' dei genitori - Ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano" - Natura giuridica - Mero elemento istruttorio - Esclusione - Modalità di riconoscimento del diritto ad essere informato ed esprimere la propria opinione - Conseguenze - Fattispecie.
L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'obbligatorietà dell'ascolto nell'ambito di un giudizio, vertente tra i genitori, di responsabilità per danno da privazione del rapporto genitoriale, in quanto destinato a culminare in una pronuncia non concernente la sfera giuridica del minore, che non produce alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori, né incide sui suoi specifici interessi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34560 del 11/12/2023 (Rv. 669533 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_473_2, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8, Cod_Civ_art_0315_2 …...
Adozione (di minori) in casi particolari Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23173 del 31/07/2023 (Rv. 668467 - 02)Parenti entro il quarto grado del minore - Adozione c.d. "mite - Ammissibilità - Ragioni.
In materia di adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 lett. d) della l. n. 184 del 1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino a quest'ultimo l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all'uopo idonei, è consentita la possibilità dell'adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all'effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l'evoluzione del diritto vivente, con riguardo all'esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell'adottato in casi particolari, che è equiparabile allo "status" di figlio minore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23173 del 31/07/2023 (Rv. 668467 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0330 …...
Famiglia - potestà dei genitori Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023 (Rv. 668960 - 01)Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Conflitto tra genitori sulle scelte relative ai figli - Provvedimenti da adottare - Criteri - Preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata - Conseguenze sull'iscrizione scolastica - Verifiche da parte del giudice - Fattispecie.
In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023 (Rv. 668960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_0709_3 …...
Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24972 del 21/08/2023 (Rv. 668866 - 01)Separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli - Grave conflittualità tra le parti - Esame da parte del giudice delle ragioni di tale conflittualità - Rilevanza ai fini della valutazione dell'interesse del minore - Fattispecie.
In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24972 del 21/08/2023 (Rv. 668866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Famiglia - potestà dei genitori Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24626 del 14/08/2023 (Rv. 668860 - 01)Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Adempimento necessario - Ascolto in contrasto con l'interesse del minore - Esclusione dell'obbligo del giudice di ascoltare il minore - motivazione sulla capacità di discernimento - Irrilevanza.
In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24626 del 14/08/2023 (Rv. 668860 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_8 …...
Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo – Cass. n. 9930/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale - Illecito permanente - Decorrenza del termine prescrizionale - Cessazione della permanenza - Determinazione - Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo - "Dies a quo" - Individuazione - Condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio - Necessità.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9930 del 13/04/2023 (Rv. 667346 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947
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9930
2023 …...
Sottrazione internazionale di minori – Cass. n. 8229/2023Famiglia - potesta' dei genitori - Sottrazione internazionale di minori - Ascolto del minore - Opposizione al rientro - Rilevanza esclusiva - Limiti - "Best interest of the child" - Motivazione adeguata - Necessità.
In tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" ed all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8229 del 22/03/2023 (Rv. 667422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2
Corte
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8229
2023 …...
Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale – Cass. n. 4056/2023Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere - Affidamento "superesclusivo" - Condizioni - Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3
Corte
Cassazione
4056
2023 …...
Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori – Cass. n. 34950/2022Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - famiglia - filiazione - Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori - Elemento soggettivo della responsabilità - Prova per presunzioni - Accertamento - Modalità - Fattispecie.
Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l’elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34950 del 28/11/2022 (Rv. 666450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
34950
2022 …...
Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario – Cass. n. 4224/2021Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza.
La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0337_7 …...
Situazione di abbandono - Adozione del minore d'età – Cass. n. 1476/2021Adozione - condizioni - situazione di abbandono - Adozione del minore d'età - Pluralità di modelli di adozione - Adozione legittimante - Adozione cd. "mite" - Differenze - Criteri di valutazione da parte del giudice. Adozione - adozione (di minori) in casi particolari - In genere.
Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, l. n. 184 del 1983, e 315 bis, comma 2, c.c., deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "extrema ratio”, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1476 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2 …...
Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento – Cass. n. 1474/2021Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Obbligo del giudice - Fondamento.
In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_8 …...
Nomina del curatore speciale al minore – Cass. n. 1471/2020Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni. Procedimento civile - capacita' processuale - curatore speciale - In genere.
Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8
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2021 …...
Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Cass. n. 17183/2020 Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Mantenimento e assegnazione della casa coniugale - In presenza di figli maggiorenni non indipendenti economicamente - Presupposti – Limiti - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione In genere.
MATRIMONIO
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO
PROLE
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 (Rv. 658568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0315_1, Cod_Civ_art_0315_2
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Posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano - Cass. n. 16410/2020Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano - Parte in senso formale - Esclusione - Parte in senso sostanziale - Sussiste - Conseguenze - Audizione obbligatoria - procedimento civile - litisconsorzio – necessario.
In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. (La S.C. ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16410 del 30/07/2020 (Rv. 658563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 24608 del 02/10/2019 (Rv. 655498 - 01)Giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale - Criterio determinativo della residenza abituale del minore - Fondamento - Derogabilità - Condizioni.
Giurisdizione civile - in genere.
In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative; tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art.12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 24608 del 02/10/2019 (Rv. 655498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_4 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 30/08/2019 (Rv. 655166 - 01)Conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore - Provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti di libertà dei genitori - Possibilità - Condizioni - Osservazione e ascolto del minore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. Ne consegue che, in caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva inibito alla madre, convertitasi alla fede geovista, d'impartire al figlio insegnamenti contrastanti con quelli della la religione cattolica, basando il giudizio solo su astratte valutazioni delle due religioni e dando rilievo all'iniziale trasmissione al figlio, da parte di entrambi i genitori, della fede cattolica come religione comune della famiglia, senza svolgere alcun accertamento in concreto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 30/08/2019 (Rv. 655166 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Sottrazione internazionale di minore - Cass. Ord. 15254/2019Famiglia - potestà dei genitori - Sottrazione internazionale di minore- Ascolto del minore da parte del giudice - Domanda proposta oltre l'anno - Valutazione della integrazione nel nuovo ambiente.
In materia di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art.315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Stasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003) essendo finalizzato ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione oltre l'anno.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15254 del 04/06/2019 (Rv. 654271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzioFamiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - competenza giurisdizionale - criterio determinativo - residenza abituale del minore - giurisdizione civile - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018
Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015Audizione del minore - Necessità - Fondamento - Diritto ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni - Elemento di valutazione del suo interesse. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015
L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19327 del 29/09/2015Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19327 del 29/09/2015
In tema di separazione personale tra coniugi, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento - direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali - costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. (Nella specie, la S C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all'epoca dei fatti di anni dieci, ne avesse fatto richiesta e fosse da ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19327 del 29/09/2015
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