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0315.1 Stato giuridico della filiazione.1

Art.315. Stato giuridico della filiazione.

ì0 Codice civile

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Documenti collegati:

Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Cass. n. 17183/2020
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Mantenimento e assegnazione della casa coniugale - In presenza di figli maggiorenni non indipendenti economicamente - Presupposti – Limiti - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione In genere. MATRIMONIO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO PROLE Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 (Rv. 658568 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0315_1, Cod_Civ_art_0315_2 corte cassazione 17183 2020 …...
Famiglia - potesta' dei genitori - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18846 del 26/09/2016
Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - Sottrazione internazionale di minore - Presupposti - Rientro del minore - Deroga ex art. 13 della Convenzione - Opposizione del minore - Accertamento del tribunale per i minorenni - Audizione del minore - Necessità. In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, una volta accertata la ricorrenza delle sue condizioni oggettive previste dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con la l. n. 64 del 1994 (allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro, titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione), costituiscono situazioni ostative all'ordine di rientro il fondato rischio, per il minore, di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b), nonché l'opposizione del minore che abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da tenere conto del suo parere. Ai fini dell'accertamento di tale ultima autonoma situazione, la norma impone l'ascolto del minore e, ove questi sia capace di discernimento e dalle risposte date risulti una chiara determinazione di volontà ostativa al rientro, il tribunale per i minorenni non può opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro, salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es. a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minore più adeguati) in caso di permanenza del dubbio. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18846 del 26/09/2016   …...

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