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1526.Risoluzione del contratto

Art.1526.Risoluzione del contratto.

0 Codice civile

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Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024 (Rv. 671151-01)
Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale - Ammissibilità - Credito eccedente la domanda del fallimento - Domanda riconvenzionale - Insinuazione al passivo - Necessità - Fattispecie. Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024 (Rv. 671151-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1243, Cod_Civ_art_1526 …...
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28037 del 04/10/2023 (Rv. 669183 - 01)
Contratti in genere - clausola penale - riduzione leasing traslativo - clausola penale - poteri giudiziali di riduzione - Criteri. Nel leasing traslativo risoltosi in data anteriore al fallimento e prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, come tale sottoposto all'applicazione dell'art. 1526 c.c. anziché dell'art. 72- quater l.fall., la penale contrattuale non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova; ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto; tuttavia il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28037 del 04/10/2023 (Rv. 669183 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1384 …...
Contratti in genere - clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023 (Rv. 668121 - 01)
Riduzione - Leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola di confisca con detrazione del ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna - Bene già rivenduto - Valore di mercato - Esclusione - Ricavato della vendita - Necessità - Liquidazione non diligente - Onere di allegazione e prova. In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023 (Rv. 668121 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_1175 …...
Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti – Cass. n. 7367/2023
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Leasing traslativo - Contratto risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti - Nullità - Esclusione - Ragioni - Riduzione dell'indennità - Potere officioso del giudice - Sussistenza.   Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7367 del 14/03/2023 (Rv. 667143 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_1526 Corte Cassazione 7367 2023 …...
Contratto di leasing traslativo – Cass. n. 10249/2022
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - contratti in genere - clausola penale – riduzione - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Contratto concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola penale - Poteri correttivi del giudice - Condizioni e modalità.   La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022 (Rv. 664537 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1382      Corte Cassazione 10249 2022 …...
Diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate pagate – Cass. n. 9210/2022
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate pagate - Previa restituzione del bene - Necessità - Ragioni.   Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9210 del 22/03/2022 (Rv. 664580 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526   Corte Cassazione 9210 2022 …...
Risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore – Cass. n. 9211/2022
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità in via analogica - Equo compenso - Deprezzamento economico del bene - Considerazione - Necessità - Ragioni.   In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore (alla quale - ove i relativi presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.), l'equo compenso per l'uso della cosa deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526   Corte Cassazione 9211 2022 …...
Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore – Cass. n. 2061/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore - Fallimento dell'utilizzatore - Insinuazione al passivo del concedente - Oneri di allegazione e prova. In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526 …...
Risoluzione del contratto del leasing finanziario – Cass. n. 2061/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Leasing finanziario - Risoluzione del contratto verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Successivo fallimento dell'utilizzatore - Applicazione analogica dell'art. 72 quater l.fall. - Ammissibilità - Esclusione. In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526 …...
Risoluzione del contratto - vendita con riserva della proprietà – Cass. n. 22190/2020
Vendita - singole specie di vendita - a rate con riserva di proprietà' - inadempimento del compratore - risoluzione del contratto - Vendita con riserva di proprietà - Art. 1525 c.c. - Funzione. In tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di limitare l'autonomia contrattuale attraverso "l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo", con "la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22190 del 14/10/2020 (Rv. 659366 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1525, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1523 Corte cassazione 22190 2020 …...
Locazione - locazione finanziaria – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020 (Rv. 656638 - 01)
Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione -Cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene - Esclusione. L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020 (Rv. 656638 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526 LOCAZIONE LOCAZIONE FINANZIARIA     …...
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' del debitore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 519 del 15/01/2020 (Rv. 656523 - 01)
Leasing traslativo - Inadempimento dell'utilizzatore - Diritto alla restituzione del bene - Prova dell'avvenuta restituzione - Onere dell'utilizzatore. In tema di leasing traslativo, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, gravando sul primo l'onere di provare di avervi provveduto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 519 del 15/01/2020 (Rv. 656523 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_2697 OBBLIGAZIONI IN GENERE  INADEMPIMENTO RESPONSABILITA' DEL DEBITORE   …...
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 02)
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione contrattuale del contratto - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1571 …...
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25031 del 08/10/2019 (Rv. 655568 - 01)
"Leasing" traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale pattizia di inapplicabilità deN'art. 1526 c.c. - Potere di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. - Configurabilità - Fattispecie. In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello, che aveva apoditticamente desunto dalla mera sussistenza di una clausola pattizia derogatoria l'inapplicabilità della disciplina della vendita con riserva della proprietà ed illogicamente ritenuto di non potere valutare in concreto la sussistenza di una manifesta eccessività della penale tale da giustificare una riduzione in via equitativa della stessa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25031 del 08/10/2019 (Rv. 655568 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_1526 …...
Locazione finanziaria – Cass. 13965/2019
Leasing traslativo e leasing di godimento - Differenze - Fattispecie. In tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva qualificato in termini di leasing traslativo un contratto con il quale il valore per l'opzione era stato convenuto in misura pari allo 0,1% del valore del bene, deducendo da tale notevole sproporzione che le rate fossero previste non come contropartita del godimento, ma come anticipo frazionato del prezzo per il suo acquisto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13965 del 23/05/2019 (Rv. 654089 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1526 – Risoluzione del contratto Cod. Civ. art. 1571 – Nozione Cod. Civ. art. 1322 – Autonomia contrattuale …...
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12552 del 10/05/2019 (Rv. 653883 - 01)
Leasing - Risoluzione del contratto ante fallimento - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Art. 72 quater l. fall.- Applicabilità - Fondamento. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72 quater l. fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12552 del 10/05/2019 (Rv. 653883 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_177, Cod_Civ_art_1526 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019 (Rv. 653463 - 01)
Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Applicazione dell’art. 72 quater l.fall. Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni). Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater l.fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019 (Rv. 653463 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_177, Cod_Civ_art_1526 …...
Fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Applicazione dell'art. 72 quater l.fall. locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere. Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater l.fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019 Cod_Civ_art_1526 …...
Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3965 del 12/02/2019
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Incidenza dell’art. 72-quater l. fall. sull’applicabilità dell’art. 1526 c.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie. In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3965 del 12/02/2019 Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1526 …...
Locazione finanziaria - risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - leasing traslativo
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - locazione finanziaria - risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - leasing traslativo - disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - applicabilità - equo compenso – nozione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29020 del 13/11/2018 Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso", non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29020 del 13/11/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)
Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima della dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento. E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine". Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Cod_Civ_art_1526 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 (Rv. 649693 - 01)
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall. - Applicabilità per analogia - Esclusione - Fondamento. Locazione (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere. In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 (Rv. 649693 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_177 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 (Rv. 648457 - 01)
Contratto di leasing - Risoluzione precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l’uso della cosa – Determinazione - Potere del giudice delegato - Sussiste. In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, rientra nei poteri del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25, comma 1, n. 8), e 92 e ss. l.fall., provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa ex art. 1526, comma 1, c.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 (Rv. 648457 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_123, Dlgs_14_2019_art_177, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Civ_art_1526 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - a termine o a rate - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 826 del 16/01/2018 (Rv. 646797 - 01)
Vendita con riserva di proprietà - Fallimento del compratore - Facoltà spettanti al venditore - Azione di risoluzione per inadempimento del fallito in ipotesi di avvenuto subentro del curatore nel rapporto negoziale - Improponibilità - Fondamento.  Nella vendita con riserva di proprietà in corso al momento della dichiarazione di fallimento del compratore, il venditore può richiedere la restituzione della cosa nell'ipotesi di scioglimento del contratto, quando ancora il curatore non si sia avvalso della facoltà di subentrare nel rapporto negoziale, oppure può proseguire l'azione di risoluzione già intrapresa nei confronti dell'acquirente successivamente fallito; non può, invece, dopo la dichiarazione di fallimento e ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso - ancorché fondata su clausola risolutiva espressa - per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con l'effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della "par condicio". Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 826 del 16/01/2018 (Rv. 646797 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1526, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_178 …...
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Norme sulla vendita con riserva della proprietà - Applicabilità - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore – Conseguenze - Diritto del concedente al risarcimento del danno e a un equo compenso per l’utilizzazione della cosa – Diritto dell’utilizzatore alla restituzione delle rate pagate – Previa restituzione del bene – Necessità. Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017   …...
locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014
"Leasing" immobiliare - Inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale - Valutazione di non manifesta eccessività - Criteri - Limite massimo - Riferimento al vantaggio ritraibile dalla regolare esecuzione del contratto - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014 In tema di "leasing" immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014 …...
Locazione (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 73 del 08/01/2010
Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 cod. civ. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione - Fattispecie.  Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né comprende il mancato guadagno. (Nella specie, relativa alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria di una motonave, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso, poiché nella sentenza impugnata si era correttamente escluso dall'area del "giusto compenso" - individuato, adeguatamente, mediante il criterio equitativo del "bare boat" - il mancato guadagno ed essendo fallito l'utilizzatore era stata individuata nella procedura di insinuazione al passivo la sede esclusiva per la determinazione della penale, per la quale era stata predisposta apposita clausola ai fini della liquidazione del risarcimento del danno). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 73 del 08/01/2010   …...

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