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1511. Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Art.1511. Denunzia nella vendita di cose da trasportare.

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Documenti collegati:

Denunzia dei vizi e difetti - Decorrenza – Cass. n. 1616/2021
Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare - specificazione - denunzia dei vizi e difetti - Decorrenza - Onere di diligenza a carico del compratore - Sussistenza. In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, i'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_1511 …...
vendita - singole specie di vendita di cose mobili - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/06/2016
consegna - di cosa da trasportare - denunzia dei vizi e difetti - difetto di qualità apparenti - termine di denunzia - decorrenza - Fondamento. In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.  Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/06/2016 …...

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