Vendita di quadro non autentico – Cass. n. 996/2022Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Prescrizione civile - decorrenza - Vendita di quadro non autentico (aliud pro alio) - Diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno - Decorrenza della prescrizione decennale - Dalla consegna del quadro - Rilevanza della non conoscenza in capo al compratore della non autenticità del quadro - Esclusione - Fondamento.
In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di "aliud pro alio", il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 996 del 14/01/2022 (Rv. 663568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1510, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2941
Corte
Cassazione
996
2022 …...
Determinazione dei redditi d'impresa – Cass. n. 6875/2021Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - criteri di valutazione - Ricavi, costi e altri oneri - Imputazione - Esercizio di competenza - Vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro - Clausola "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di determinazione dei redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già 75) d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri vanno imputati nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, sicché, in caso di vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro, occorre guardare all'esercizio in cui è operata la consegna dei beni al vettore, senza che abbia rilievo la presenza delle clausole "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" (o altre equivalenti), poiché tali clausole regolamentano le spese di trasporto e le modalità di consegna, ma non derogano al principio secondo il quale il passaggio della proprietà avviene con la consegna dei menzionati beni al vettore.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6875 del 11/03/2021 (Rv. 661023 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1510 …...
Formazione dello stato passivo -Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo – Cass. n.19719/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo -Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo - Fallimento dell'acquirente - Consegna della merce al vettore o allo spedizioniere - Sufficienza - Ragioni.
In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1510, (Legge Falliment. art. 92 = Dlgs_14_2019_art_200)
CORTE
CASSAZIONE
19719
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Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare - specificazione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 782 del 16/01/2020 (Rv. 656835 - 01)Art. 1510, comma 2, c.c. - Liberazione del venditore all'atto della consegna della merce al vettore o spedizioniere - Applicabilità a contratti diversi dalla vendita a distanza di cose mobili - Esclusione - Fondamento - Conseguenze -Fattispecie.
La previsione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 782 del 16/01/2020 (Rv. 656835 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1510
VENDITA
SINGOLE SPECIE DI VENDITA
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - interesse - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31067 del 28/11/2019 (Rv. 656138 - 01)Contratto di trasporto tra venditore-mittente e vettore - Disciplina applicabile - Conseguenze - Diritti del mittente-venditore - Portata e limiti temporali - Assicurazione della merce trasportata - Titolarità del diritto all'indennizzo - Individuazione.
Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31067 del 28/11/2019 (Rv. 656138 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1510, Cod_Civ_art_1689, Cod_Civ_art_1683, Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1891 …...
vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare - specificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16961 del 24/07/2014Vendita di cosa da trasportare - Presunzione di "vendita con spedizione" - Superamento - Limiti - Clausola "porto franco" - Insufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16961 del 24/07/2014
Ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, sicché, per configurare una "vendita con consegna all'arrivo", occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga; a tal fine, è insufficiente la stipulazione della clausola "porto franco", perché questa esonera l'acquirente dalle spese di trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16961 del 24/07/2014
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vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare - specificazione – Corte Cassazone Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 13/05/2014Liberazione del venditore ex art. 1510, secondo comma, cod. civ. - Condizioni - Identificabilità del vettore - Necessità. Corte Cassazone Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 13/05/2014
Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile.
Corte Cassazone Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 13/05/2014
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vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 30/01/2014specificazione - Art. 1510, secondo comma, cod. civ. - Liberazione del venditore all'atto della consegna della merce al vettore o spedizioniere - Applicabilità a contratti diversi dalla vendita a distanza di cose mobili - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del venditore per l'inadempimento del vettore o dello spedizioniere - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 30/01/2014
La previsione di cui all'art. 1510, secondo comma, cod. civ., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell'inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall'art. 1228 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 30/01/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14488/2006Vendita da piazza a piazza avente ad oggetto un insieme di componenti da assemblare con relativo obbligo del venditore di provvedere alle relative operazioni di assemblaggio e messa in funzione - Individuazione del forum destinatae solutionis indicato nell'art. 20 cod. proc. civ. - Luogo di consegna della cosa - Esclusione - Luogo di realizzazione dell'ulteriore attività di assemblaggio delle parti e di attivazione del funzionamento - Configurabilità - Fondamento.
Quando, nella vendita da piazza a piazza, l'oggetto della vendita sia costituito da un insieme di parti o di componenti, che poi abbisognano di assemblaggio, ai fini dell'utilizzazione, e cioè di essere trasformate in un "unicum" funzionante, e sia espressamente pattuito - o risulti implicitamente dalle condizioni del contratto - l'obbligo del venditore di provvedere alle predette operazioni di assemblaggio e di messa in funzione attraverso proprio personale o, in ogni caso, mediante una propria attività direttiva e di controllo delle operazioni stesse, è al luogo in cui questa ulteriore attività deve essere compiuta, e non a quello della consegna della cosa al vettore, che deve aversi riguardo ai fini dell'identificazione del "forum destinatae solutionis", indicato dall'art. 20 cod. proc. civ. . Tale determinazione consegue al fatto che la suddetta ulteriore attività non può ritenersi meramente accessoria nella funzione economico-sociale del contratto, allorché con il contratto di compravendita non si è inteso acquistare le varie singole parti dell'oggetto compravenduto, ma l'oggetto nella sua unicità, come è sintomaticamente rilevabile dalla circostanza che il venditore deve poi provarne il funzionamento all'esito dell'assemblaggio, da lui effettuato o, in ogni caso, diretto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14488 del 23/06/2006
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