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1496. Vendita di animali.

Art.1496. Vendita di animali.

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Documenti collegati:

Garanzia per i vizi della cosa venduta nella vendita di animali - Cass. n. 17930/2020
Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - nella vendita di animali - Vendita di animale affetto da malattia infettiva - Nullità del contratto – Condizioni - igiene e sanita' pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - infezioni degli animali In genere. GARANZIA VIZI  VENDITA ANIMALI Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto è nullo per incommerciabilità del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell’eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta, ovvero alla mancanza delle qualità promesse o essenziali, ovvero alla consegna di "aliud pro alio". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17930 del 27/08/2020 (Rv. 658961 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1496, Cod_Civ_art_1497 corte cassazione 17930 2020 …...
Compravendita di animali
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - in genere - compravendita - animali da compagnia o d'affezione - bene di consumo - applicabilità del codice del consumo – condizioni – riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22728 del 25/09/2018 >>> In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22728 del 25/09/2018 …...
Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - in genere - Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione - Bene di consumo - Applicabilità del codice del consumo – Condizioni – Riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22728 DEL 25/09/2018 In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.   …...
vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta - effetti della garanzia - risarcimento del danno – vendita di animali
Danno contrattuale e danno extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Condizioni - Lesioni di diritti assoluti, sorti al di fuori del contratto - Fattispecie in tema di vendita di animale domestico. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 11/02/2014 L'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza "pedigree"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 11/02/2014   …...

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