Skip to main content

1475. Spese della vendita

Art.1475. Spese della vendita.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Obbligazioni in genere - "factum principis" - onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26874 del 22/10/2019 (Rv. 655662 - 01)
Imposta integrativa di registro - Obbligazione solidale - Estinzione del debito da parte del venditore - Azione di regresso nei confronti dell'acquirente - Condizioni - Prescrizione - Decorrenza -. Al venditore che abbia pagato l'imposta di registro spetta, nei confronti dell'acquirente, l'azione di regresso nella misura determinata dai rapporti interni, qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, ed in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all'uno invece che all'altro obbligato solidale. la decorrenza della prescrizione del diritto di rivalsa va individuata non già nel momento in cui era sorto il diritto del Fisco nei confronti dei debitori solidali, bensì nel momento in cui era sorto il diritto di rivalsa per l'intero del venditore sugli acquirenti, in ragione dell'effettuato pagamento di quanto accertato come dovuto alla amministrazione finanziaria, in relazione alla stipulazione del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26874 del 22/10/2019 (Rv. 655662 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1475 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorso per cassazione - Criteri - Violazione dei principi fondamentali della materia - Onere di registrazione delle sentenze civili - Spese integralmente a carico della parte che ha interesse alla pronuncia o che acquisti la proprietà di un bene - Configurabilità - Esclusione. Le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità ed impugnabili con ricorso per cassazione - per non essere alle medesime applicabile, "ratione temporis", la modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - possono essere impugnate, fra l'altro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, per violazione dei principi informatori della materia; fra questi non possono considerarsi ricompresi, in relazione all'onere di registrazione delle sentenze civili, né il principio per cui le spese di registrazione debbano gravare per intero sulla parte nel cui interesse la pronuncia venga emessa, né quello per cui, trattandosi di sentenza che dispone effetti acquisitivi della proprietà di un bene, tali spese siano per intero a carico dell'acquirente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorso per cassazione - Criteri - Violazione dei principi fondamentali della materia - Onere di registrazione delle sentenze civili - Spese integralmente a carico della parte che ha interesse alla pronuncia o che acquisti la proprietà di un bene - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011 Le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità ed impugnabili con ricorso per cassazione - per non essere alle medesime applicabile, "ratione temporis", la modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - possono essere impugnate, fra l'altro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, per violazione dei principi informatori della materia; fra questi non possono considerarsi ricompresi, in relazione all'onere di registrazione delle sentenze civili, né il principio per cui le spese di registrazione debbano gravare per intero sulla parte nel cui interesse la pronuncia venga emessa, né quello per cui, trattandosi di sentenza che dispone effetti acquisitivi della proprietà di un bene, tali spese siano per intero a carico dell'acquirente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello