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1474. Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Art.1474. Mancanza di determinazione espressa del prezzo.

0 Codice civile

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Limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 15/01/2024 (Rv. 669973-01)
Norme di edilizia - violazione - in genere - Spazi destinati a parcheggio - Diritto reale d'uso - Integrazione ope legis del contratto - Correlativa integrazione del prezzo del contratto di vendita dell'immobile - Domanda giudiziale - Necessità - Proponibilità anche dopo il giudizio sulla spettanza del diritto reale d'uso. In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 15/01/2024 (Rv. 669973-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1474, Cod_Civ_art_2907, Cod_Civ_art_0817 …...
Limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019
Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019 Vendita con riserva di proprietà di area destinata a parcheggio - Conseguenza - Nullità parziale del contratto - Applicabilità dell’art. 1419 c.c. - Diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso sull’area - Soggezione al principio dispositivo - Necessità - Criterio di determinazione quantitativa - Riferimento al prezzo di mercato. L'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio o di una sua parte, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurarne ai condomini l'uso, con la conseguenza che, in ragione di tale meccanismo, la suddetta clausola viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio. Il diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area non sorge, invece, dalla menzionata norma imperativa, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l'originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari menzionate nel contratto; esso, pertanto, non nasce automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche, "in primis" della limitazione legale del diritto di proprietà dell'area, derivante da vincolo di destinazione impressale dalla norma imperativa, sia soggetto alle regole del mercato, presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il prezzo normalmente praticato dall'alienante (ordinariamente imprenditore), al quale occorre riferirsi ai sensi dell'art. 1474, comma 1, c.c., corrisponda, appunto, a quello di mercato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019   …...
Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative
Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo - in genere - Spazi destinati a parcheggio ex art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 - Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Diritto del venditore al corrispettivo - Criterio determinazione - Natura di debito di valuta del prezzo - Disciplina applicabile - Conseguenze. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 22154 DEL 12/09/2018 La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante. L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.   …...
Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia – violazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16411 del 04/07/2017
Spazi destinati a parcheggio ex art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall’art. 18 della l. n. 765 del 1967 - Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Conseguenze - Diritto del venditore al corrispettivo - Determinazione - Criterio. La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio ai sensi dell’art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall’art. 18 della l. n. 765 del 1967, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio, attribuisce al venditore, ad integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d’uso sull’area medesima, il quale, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, presumendosene la coincidenza con il prezzo normalmente praticato dall’alienante, cui occorre in tal caso riferirsi ex art. 1474, comma 1, c.c.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16411 del 04/07/2017   …...
risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Mancato ricorso al giudice per la determinazione del prezzo ex art. 1474 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 470 del 13/01/2014
Concorso del fatto colposo del danneggiato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 470 del 13/01/2014 L'esercizio dell'azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del danneggiato e non giustifica una riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 470 del 13/01/2014 …...

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