Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Estinzione ex art. 3-ter del d.lgs. citato - Applicabilità a fatti verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma - Esclusione - Fondamento.
In tema di illecito disciplinare del magistrato ex art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, la causa di estinzione prevista dall'art. 3-ter del medesimo d.lgs - introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 71 del 2022 - quale conseguenza del rispetto del piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 5-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non si applica a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto le sanzioni disciplinari sono riconducibili al genus di quelle amministrative e non all'ambito "sostanzialmente penale", sicché non opera il principio della retroattività della lex mitior che concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4974 del 26/02/2025 (In attesa del numero di rivista)