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Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3652 del 13/02/2025 (Rv. 673809-02)

Sanzione accessoria del trasferimento di sede o di funzioni - Efficacia preclusiva della riabilitazione ex art. 25-bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Ragioni.

Alla riabilitazione di cui all'art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - configurata dal legislatore, in presenza dei relativi presupposti, quale vero e proprio diritto soggettivo alla cessazione degli effetti della condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura - non osta l'avvenuta applicazione della sanzione accessoria del trasferimento di sede o di funzioni ex art. 13, comma 1, del d.lgs. citato, trattandosi di una misura complementare (volta ad impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera crei ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia) non menzionata dall'art. 25-bis e alla quale, dunque, non può riconoscersi un'autonoma capacità selettiva delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione dell'istituto.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3652 del 13/02/2025 (Rv. 673809-02)