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visita fiscale - richiesta  su domicilio diverso dalla residenza

visita fiscale - richiesta  su domicilio diverso dalla residenza

visita fiscale - richiesta  su domicilio diverso dalla residenza (Consiglio di Stato n. 5665 del 17 ottobre 2002)

Consiglio di Stato decisione del 7 ottobre 2002, n. 5665

Fatto

1.Il Tar per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso proposto  da Gabriele Sergio Nicola contro l'Usl 4 di Parma per l'annullamento del provvedimento 6929/93 e dei prospetti di paga relativi ai mesi di novembre e dicembre 1993, nella parte in cui evidenziano trattenute retributive in conseguenza del predetto provvedimento 6929, per un totale di 10 giorni lavorativi, pari ad una trattenuta lorda di lire 1.058.940. La trattenuta è stata operata in considerazione del fatto che il ricorrente sarebbe risultato assente non giustificato dal servizio nel periodo 7 settembre 1993 – 16 settembre 1993: in tale periodo, secondo l'amministrazione sanitaria, il ricorrente si sarebbe reso non reperibile in occasione di una visita fiscale disposta dalla stessa amministrazione presso la sua abitazione estiva di Francavilla di Brindisi dove il Nicola si trovava in congedo per malattia.

2. Il ricorso censurava il comportamento della amministrazione sanitaria che avrebbe dovuto disporre la visita fiscale presso la residenza abituale, anagrafica e fiscale, del Nicola, in Parma; solo in subordine avrebbe dovuto disporre una nuova visita di controllo sempre a Parma e ciò in considerazione della circostanza, provata  in atti e non contestata, che il suocero del Nicola si recò presso la Usl di Lecce per dare comunicazione che il genero era rientrato a Parma in data 10 settembre: e tale comunicazione aveva specificamente lo scopo di avvertire la competente struttura sanitaria locale che eventuali visite fiscali potevano  essere effettuate direttamente nella abituale dimora del Nicola.

3. La decisione del giudice di primo grado si fonda sulla considerazione che la visita fiscale disposta in Francavilla di Brindisi fosse del tutto razionale e non arbitraria, dal momento che il Nicola, dimesso dall'ospedale di Francavilla, aveva comunicato alla sua amministrazione di fermarsi, per un periodo di degenza, presso l'abitazione del suocero. Ciò risultava nella indicazione del mittente, apposta al certificato medico con il quale il Nicola certificava  all'amministrazione la sua esigenza di fermarsi in Francavilla dal 7 al 16 settembre, per comprovate ragioni di salute. In sostanza, l'Amministrazione non era tenuta a conoscere del rientro del suo dipendente in Parma.

4. Il Nicola ha proposto appello contro la sentenza del Tar Emilia Romagna, sezione di Parma. L'appello è stato trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 19 marzo 2002.

Diritto

1. L'appello è fondato e deve essere accolto. Se infatti è vero che non esiste nessun obbligo del datore di lavoro di rinnovare la effettuazione del controllo in casi di mancato reperimento del dipendente al domicilio comunicato, è altresì vero che comunque la ragionevolezza del comportamento della Pubblica amministrazione datrice di lavoro  deve essere valutata nel concreto contesto in cui si svolge il rapporto con il suo dipendente. Ora è dimostrato in atti che il Nicola, proprio perché si era preoccupato di comunicare e certificare tempestivamente la sua esigenza di trascorrere un periodo di degenza presso la casa del suocero, in Francavilla di Brindisi, con la stessa diligenza aveva fatto comunicare dal suocero la circostanza del suo allontanamento da Francavilla, per far ritorno nella sua abituale e conosciuta residenza di Parma. È ragionevole supporre che l'amministrazione sanitaria decidesse di inviare una prima visita fiscale in Francavilla: ma non è invece ragionevole disporre direttamente una rilevante trattenuta stipendiale senza aver previamente cercato di verificare se le giustificazioni di fatto fornite dal dipendente avessero un fondamento; e tale verifica era possibile effettuare agevolmente presso la Usl di Francavilla dove il suocero del Nicola si era recato per dare notizia della partenza del genero, e comunque con una seconda visita di controllo presso la dimora abituale del Nicola, in Parma. In ogni caso, non si vede per quale ragione, in un contesto caratterizzato da un comportamento complessivamente corretto del dipendente, la determinazione di comminare la sanzione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 638/83, sia stata assunta senza un minimo di riscontro in ordine ad un elemento di facile verificabilità, quale la presenza del dipendente presso il suo domicilio anagrafico abituale.

2. La sanzione della decadenza dal trattamento economico svolge una rilevante funzione di deterrenza e sanzione proprio in quanto intende colpire comportamenti del dipendente che tendono a vanificare o rendere difficile l'accertamento del suo stato di malattia. Nel caso in esame non si rinviene alcun profilo di fatto che sia riconducibile ad una tale situazione patologica; anzi, nel complesso il comportamento del Nicola appare ispirato alla preoccupazione di fornire alla sua amministrazione gli elementi idonei a controllare il suo stato di salute: lasciata la casa del suocero egli fa infatti ritorno a Parma, luogo di residenza e di lavoro. Si configura una situazione nella quale tutti gli elementi di fatto sono agevolmente controllabili e ricostruibili, per cui non si comprende la logica ed il rigore di un comportamento sanzionatorio che doveva essere preceduto, nel caso in esame, da un minimo di verifiche e riscontri.

3. Per le considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto. La sanzione inflitta al Nicola con il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullata: la somma trattenuta dalla Usl 4 di Parma, in esecuzione di tale  sanzione, relativa al periodo 7 settembre – 16 settembre 1993, pari a 10 giornate lavorative, per un importo complessivo lordo di lire 1.058.940, deve essere restituita, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso in primo grado, come da motivazione.

Spese di lite compensate interamente tra le parti.

Ordina che la Pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

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