FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
Bollo virtuale - Ufficio del registro - Modalita' pagamento imposta atti trasmessi in via telematica
Bollo virtuale - Ufficio del registro - Modalita' pagamento imposta atti trasmessi in via telematica (DM n. 127 del 17 5-2002 - G.U. 153 del 2 luglio 02)
7 luglio 2002 - Bollo virtuale - Ufficio del registro - Modalità pagamento imposta atti trasmessi in via telelmatica (DM n. 127 del 17 5-2002 - G.U. 153 del 2 luglio 02)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 17 maggio 2002, n.127 -
Regolamento recante disciplina delle modalita' di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonche' la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che al comma 13 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalita' per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992, che approva la tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernenteutilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto l'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7221 del 24 aprile 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo
1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto ........ euro ..... 41,32";
b) nelle modalita' di pagamento, in corrispondenza del comma 1-ter e' aggiunto il seguente punto: "2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448";
c) nellenote e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-ter.
L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico".
Art. 2.Modalita' di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico
1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti che ne hanno interesse possono presentare all'Ufficio delle entrate competente una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti che potranno essere presentati all'ufficio del registro delle imprese durante l'anno.
2.L'Ufficio delle entrate, sulla base della predetta dichiarazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre.
3. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare all'Ufficio delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente.
4. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
5. Tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 296
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO