Obbligazioni del conduttore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11801 del 05/05/2025 (Rv. 674852 - 01)
Restituzione della cosa locata -Deterioramento della cosa locata - Risarcimento - Onere della prova - Criterio di riparto - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11801 del 05/05/2025 (Rv. 674852 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1590