Onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22965 del 09/08/2025 (Rv. 675971 - 01)
Nel contratto di mutuo di scopo, l'onere della prova dell'effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti grava sulla parte mutuataria tenuta a realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, accogliendo parzialmente l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di diniego del g.d. all'insinuazione al passivo di somme derivate da un contratto di mutuo ipotecario e di finanziamento chirografario, aveva posto a carico dell'istituto di credito la prova circa la finalizzazione dei finanziamenti).