Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14528 del 30/05/2025 (Rv. 674980 - 02)
Accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Credito al consumo - Estinzione anticipata - Rimborso - Clausola contrattuale di esclusione - Nullità - Fondamento - Rilievo officioso - Doverosità.
In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14528 del 30/05/2025 (Rv. 674980 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421