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Demanio statale - marittimo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13994 del 26/05/2025 (Rv. 674603-01)

Passaggio dal demanio al patrimonio - Requisiti - Art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 - Differenze dall'art. 35 del vigente cod. nav. - Necessità di apposito e formale decreto ministeriale - Esclusione.

La disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio; diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 c.n. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13994 del 26/05/2025 (Rv. 674603-01)