Art. 1, comma 257, della l. n. 296 del 2006, secondo periodo - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
In tema di beni appartenenti al demanio marittimo, il secondo periodo dell'art. 1, comma 257, della l. 296 del 2006 - nella parte in cui prevede un indennizzo commisurato al valore di mercato per il caso di occupazione mediante realizzazione di opere inamovibili, in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e la disciplina del bene demaniale - pur avendo carattere innovativo, opera con la medesima efficacia retroattiva della disposizione di cui al primo periodo alla quale è collegata, così predeterminando il criterio da seguire, a far data dal 1990, per la quantificazione del ristoro spettante all'Amministrazione, in presenza delle condotte di occupazione previste.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4787 del 24/02/2025 (Rv. 673922-01)