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Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - rischio assicurato (oggetto del contratto)

Assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia - Clausole contemplanti l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo in caso di decesso dell’assicurato anteriore all’accertamento dei postumi da parte della compagnia - Vessatorietà - Sussistenza - Fondamento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21453 del 25/07/2025 (Rv. 675906 - 01) Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c.cons., le clausole che prevedono l'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.